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Ordinanza

Ordinanza n. 959/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento previa applicazione di idonea misura cautelare, del D.M. n. 255/2023 emanato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 34 del 10.02.2024, nella parte in cui esclude le classi di concorso A 55 e A 56 Con ogni effetto e onere conseguente.

Giustizia amministrativa202404579

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: D.M. n. 255/2023, nella parte in cui esclude le classi di concorso A55 e A56 per i titolari dei titoli indicati dai ricorrenti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il decreto ministeriale che, nel disciplinare le classi di concorso, mantiene l'esclusione delle classi A55, relativa allo strumento musicale negli istituti di istruzione superiore di secondo grado, e A56, relativa allo strumento musicale negli istituti di istruzione superiore di primo grado. Deducevano di possedere diplomi conseguiti presso istituzioni AFAM, secondo il vecchio o il nuovo ordinamento, oltre a diplomi di scuola secondaria superiore, e di essere studenti o docenti nei corsi di musica, canto e strumento jazz o popular music. Secondo la prospettazione ricorrente, i titolari di diploma AFAM di secondo livello possono conseguire l'abilitazione per le classi A30 e A29, ma non possono accedere alle classi A55 e A56. Tale disciplina sarebbe il risultato di una stratificazione normativa e ministeriale che avrebbe penalizzato gli indirizzi musicali non classici, determinando disparità di trattamento anziché un percorso formativo comune. È stata dedotta la violazione o falsa applicazione dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 59/2017 e del d.P.R. n. 19/2016, nonché eccesso di potere, contraddittorietà e disparità di trattamento. Le associazioni intervenute ad adiuvandum hanno ulteriormente sostenuto tali censure.

La decisione

Il TAR ha ritenuto la causa non ancora matura per la decisione e non ha deciso nel merito la legittimità dell'esclusione dalle classi A55 e A56. Ha disposto un'integrazione istruttoria a carico di entrambe le parti, imponendo l'acquisizione degli atti e dei provvedimenti dai quali emerga il diverso percorso formativo previsto dagli ordinamenti degli studi per i diplomati AFAM a indirizzo classico rispetto ai diplomati AFAM a indirizzo popular/jazz. Il termine per adempiere è di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Il Collegio si è riservato ogni ulteriore misura istruttoria e ogni valutazione processuale, precisando che l'esito dell'incombente sarà valutato ai sensi dell'art. 64 c.p.a. e anche ai fini delle spese. È stata fissata una nuova udienza pubblica per il 9 settembre 2026; le spese sono state rinviate al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 1, d.lgs. n. 59/2017

    Norma invocata dai ricorrenti quale parametro per contestare la disciplina delle classi di concorso e l'esclusione dalle classi A55 e A56; il TAR non ne ha ancora definito l'applicazione nel merito.

  • d.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19

    Normativa invocata dai ricorrenti quale ulteriore parametro della disciplina delle classi di concorso; la sua violazione o falsa applicazione non è stata ancora valutata nel merito.

  • art. 64 c.p.a.

    Il materiale istruttorio richiesto dovrà essere valutato anche secondo le regole sull'istruttoria e sull'onere della prova nel processo amministrativo, nonché ai fini della decisione sulle spese.

Massime di principio

  • Quando la decisione sulla legittimità di una disciplina delle classi di concorso dipende dal confronto tra diversi percorsi formativi, il giudice può disporre un'istruttoria per acquisire gli ordinamenti degli studi e gli atti idonei a documentare le differenze tra gli indirizzi interessati.
  • L'incombente istruttorio può essere posto a carico di entrambe le parti quando la ricostruzione dei percorsi formativi rilevanti è necessaria per verificare le censure di violazione di legge, contraddittorietà e disparità di trattamento.
  • In presenza di una causa non matura per la decisione, il giudice amministrativo può riservare ogni ulteriore valutazione processuale e di merito, fissando una nuova udienza dopo l'acquisizione della documentazione necessaria.

Come è indicizzato

MaterieAFAM, enti di ricerca e formazioneIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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