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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32149/2026 del 27/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli. I primi due motivi riguardavano la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di ricettazione e contestavano, in particolare, la prova dell'elemento soggettivo e l'accertamento del reato presupposto. La Corte ha ritenuto tali censure inammissibili per difetto di specificità, poiché reiteravano doglianze già formulate in appello e disattese dalla Corte territoriale senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. Il terzo motivo riguardava il trattamento sanzionatorio, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Anche tale motivo è stato dichiarato inammissibile: la determinazione della pena era stata motivata secondo i criteri di legge e non risultava arbitraria o manifestamente illogica; il diniego delle attenuanti generiche costituiva valutazione di fatto adeguatamente motivata mediante il richiamo alla gravità del fatto, all'intensità del dolo e all'entità del danno; la richiesta di sospensione condizionale era stata prospettata in appello in modo generico e non poteva essere specificata per la prima volta in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto generici e meramente reiterativi i motivi concernenti la ricettazione, osservando che la prova dell'elemento soggettivo può essere desunta anche dall'omessa o inattendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta e che non è necessario l'accertamento giudiziale del reato presupposto, dei suoi autori o della sua esatta qualificazione. Ha inoltre ritenuto inammissibili le censure sul trattamento sanzionatorio, sulle attenuanti generiche e sulla sospensione condizionale della pena. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    La responsabilità per ricettazione può essere affermata anche senza l'accertamento giudiziale del reato presupposto, dei suoi autori o dell'esatta tipologia del reato; l'elemento soggettivo può essere desunto anche dall'omessa o inattendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, quale indice di acquisto in mala fede.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono privi della necessaria specificità e non si confrontano con le argomentazioni della decisione impugnata.

  • art. 132 c.p.

    La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché siano rispettati i criteri legali di commisurazione.

  • art. 133 c.p.

    Il giudice può motivare il trattamento sanzionatorio e il diniego delle attenuanti generiche valorizzando gli elementi ritenuti decisivi, tra cui la gravità del fatto, l'intensità del dolo e l'entità del danno.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca una questione non proposta con i motivi di appello; la prospettazione generica in appello non consente di introdurre per la prima volta in cassazione una censura specificamente articolata.

Massime di principio

  • Nel delitto di ricettazione, l'elemento soggettivo può essere desunto dall'omessa o inattendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, trattandosi di circostanza idonea a evidenziare una volontà di occultamento compatibile con l'acquisto in mala fede.
  • Per affermare la responsabilità per ricettazione non è necessario che sia giudizialmente accertato il reato presupposto, né che siano individuati i suoi autori o determinata l'esatta tipologia del reato, purché il giudice ritenga dimostrata l'esistenza della provenienza delittuosa del bene.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità quando si limiti a reiterare le doglianze già formulate in appello senza confrontarsi puntualmente con le ragioni della decisione impugnata, risolvendosi in una critica solo apparente.
  • La determinazione della pena è riservata alla discrezionalità del giudice di merito e non può essere censurata in cassazione per la sola pretesa incongruità, salvo che sia frutto di arbitrio o sorretta da motivazione manifestamente illogica.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche costituisce valutazione di fatto non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata; il giudice non deve esaminare analiticamente ogni elemento dedotto dalle parti, potendo valorizzare anche uno solo degli elementi rilevanti o la mancanza di elementi positivamente valutabili.
  • La sospensione condizionale della pena non può essere richiesta per la prima volta in cassazione mediante una censura specifica quando in appello il beneficio sia stato prospettato soltanto in modo generico; inoltre, il giudice d'appello non è tenuto a concederlo d'ufficio né a motivare specificamente sul punto in assenza di una richiesta concreta e argomentata.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale

Testo integrale

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