Cassazione Penale, Ordinanza n. 32149/2026 del 27/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli. I primi due motivi riguardavano la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di ricettazione e contestavano, in particolare, la prova dell'elemento soggettivo e l'accertamento del reato presupposto. La Corte ha ritenuto tali censure inammissibili per difetto di specificità, poiché reiteravano doglianze già formulate in appello e disattese dalla Corte territoriale senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. Il terzo motivo riguardava il trattamento sanzionatorio, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Anche tale motivo è stato dichiarato inammissibile: la determinazione della pena era stata motivata secondo i criteri di legge e non risultava arbitraria o manifestamente illogica; il diniego delle attenuanti generiche costituiva valutazione di fatto adeguatamente motivata mediante il richiamo alla gravità del fatto, all'intensità del dolo e all'entità del danno; la richiesta di sospensione condizionale era stata prospettata in appello in modo generico e non poteva essere specificata per la prima volta in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto generici e meramente reiterativi i motivi concernenti la ricettazione, osservando che la prova dell'elemento soggettivo può essere desunta anche dall'omessa o inattendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta e che non è necessario l'accertamento giudiziale del reato presupposto, dei suoi autori o della sua esatta qualificazione. Ha inoltre ritenuto inammissibili le censure sul trattamento sanzionatorio, sulle attenuanti generiche e sulla sospensione condizionale della pena. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La responsabilità per ricettazione può essere affermata anche senza l'accertamento giudiziale del reato presupposto, dei suoi autori o dell'esatta tipologia del reato; l'elemento soggettivo può essere desunto anche dall'omessa o inattendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, quale indice di acquisto in mala fede.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono privi della necessaria specificità e non si confrontano con le argomentazioni della decisione impugnata.
La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché siano rispettati i criteri legali di commisurazione.
Il giudice può motivare il trattamento sanzionatorio e il diniego delle attenuanti generiche valorizzando gli elementi ritenuti decisivi, tra cui la gravità del fatto, l'intensità del dolo e l'entità del danno.
È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca una questione non proposta con i motivi di appello; la prospettazione generica in appello non consente di introdurre per la prima volta in cassazione una censura specificamente articolata.
Massime di principio
- Nel delitto di ricettazione, l'elemento soggettivo può essere desunto dall'omessa o inattendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, trattandosi di circostanza idonea a evidenziare una volontà di occultamento compatibile con l'acquisto in mala fede.
- Per affermare la responsabilità per ricettazione non è necessario che sia giudizialmente accertato il reato presupposto, né che siano individuati i suoi autori o determinata l'esatta tipologia del reato, purché il giudice ritenga dimostrata l'esistenza della provenienza delittuosa del bene.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità quando si limiti a reiterare le doglianze già formulate in appello senza confrontarsi puntualmente con le ragioni della decisione impugnata, risolvendosi in una critica solo apparente.
- La determinazione della pena è riservata alla discrezionalità del giudice di merito e non può essere censurata in cassazione per la sola pretesa incongruità, salvo che sia frutto di arbitrio o sorretta da motivazione manifestamente illogica.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche costituisce valutazione di fatto non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata; il giudice non deve esaminare analiticamente ogni elemento dedotto dalle parti, potendo valorizzare anche uno solo degli elementi rilevanti o la mancanza di elementi positivamente valutabili.
- La sospensione condizionale della pena non può essere richiesta per la prima volta in cassazione mediante una censura specifica quando in appello il beneficio sia stato prospettato soltanto in modo generico; inoltre, il giudice d'appello non è tenuto a concederlo d'ufficio né a motivare specificamente sul punto in assenza di una richiesta concreta e argomentata.
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