Cassazione Penale, Ordinanza n. 12987/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per concorso nel reato di tentato furto pluriaggravato. Il ricorso era affidato a un unico motivo, con cui si deducevano violazione di legge e illogicità della motivazione in relazione alla mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte ha ritenuto il motivo generico e indeterminato, perché non indicava gli specifici elementi posti a fondamento della censura e, a fronte di una motivazione di merito ritenuta logicamente corretta, non consentiva di individuare i rilievi mossi né di esercitare il sindacato di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato come norma di concorso di persone nel reato, in relazione al furto tentato contestato all'imputato.
Richiamato per qualificare il fatto come tentativo di furto.
Norma base del furto, posta a fondamento della contestazione originaria.
Indicata come aggravante del furto contestato.
Indicata come aggravante del furto contestato.
Invocato nel ricorso per sostenere la mancata pronuncia di proscioglimento immediato; la Corte non ravvisa i presupposti per censurare sul punto la decisione impugnata.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
La Corte richiama il requisito di specificità dei motivi di impugnazione, rilevando che il ricorso ne era privo per genericità e indeterminatezza.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve contenere una censura specifica e puntuale: non è sufficiente richiamare in modo astratto violazione di legge o illogicità della motivazione senza indicare gli elementi di fatto o di diritto che sorreggono la doglianza.
- La denuncia della mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non può essere formulata in termini meramente assertivi o generici; occorre spiegare quali elementi imponessero l'immediato proscioglimento sulla base degli atti.
- Quando la motivazione della sentenza impugnata è ritenuta logicamente corretta e il ricorso non consente di individuare con precisione i rilievi mossi, il giudizio di legittimità non può essere attivato utilmente e il ricorso va dichiarato inammissibile.
- La genericità del motivo di ricorso integra una causa di inammissibilità per difetto del requisito di specificità richiesto dall'art. 581 c.p.p.
Come è indicizzato
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