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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22292/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda i ricorsi per cassazione proposti nell'interesse di due imputati condannati in appello per concorso in rapina. Il primo ricorrente deduceva vizi di mancanza e manifesta illogicità della motivazione nella valutazione degli elementi probatori posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità per concorso nel reato di rapina aggravata, lamentando che la Corte d'appello avesse valorizzato male intercettazioni e altri elementi indiziari, e chiedendo in sostanza una diversa lettura dei fatti. Il secondo ricorrente censurava il giudizio di bilanciamento delle circostanze, contestando l'equivalenza tra circostanze attenuanti generiche e aggravanti, e in particolare l'esclusione della prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti, tra cui la recidiva reiterata specifica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse a sollecitare una rivalutazione del merito e degli elementi probatori, attività preclusa al giudice di legittimità, mentre la motivazione della sentenza impugnata era logica e adeguata, avendo valorizzato intercettazioni e ulteriori elementi gravemente indizianti. Quanto al secondo ricorso, la Corte ha osservato che il giudizio di bilanciamento delle circostanze rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile solo in caso di arbitrio o manifesta illogicità, non ravvisate nel caso concreto; ha inoltre rilevato che la pretesa prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti, specie a fronte della recidiva reiterata specifica, contrastava con il dettato dell'art. 69, comma 4, c.p. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 110, 628, comma 1, comma 3, n. 1, 61, n. 11, c.p.

    Richiamati come titolo di imputazione del reato di rapina aggravata in concorso.

  • art. 69, comma 4, c.p.

    Il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti è limitato dalla disciplina legislativa quando ricorrono aggravanti ostative, tra cui la recidiva reiterata specifica; la censura sulla prevalenza delle attenuanti generiche è stata ritenuta infondata.

  • art. 616 c.p.p.

    Pur non essendo espressamente indicato, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende è coerente con la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

  • Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani

    la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno

    Le censure che mirano a una rivalutazione del merito o a una diversa lettura del materiale probatorio sono estranee al sindacato di legittimità.

  • Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo

    Il giudizio di bilanciamento delle circostanze è espressione di discrezionalità del giudice di merito e, se sorretto da motivazione sufficiente e non arbitraria, non è censurabile in cassazione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione del fatto, potendo la Corte di cassazione sindacare soltanto la tenuta logica e giuridica della motivazione impugnata.
  • La motivazione che valorizza intercettazioni e ulteriori elementi indiziari per desumere la consapevole partecipazione dell'imputato al reato del correo è insindacabile se non presenta vizi logici manifesti.
  • Il giudizio di bilanciamento tra attenuanti e aggravanti è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se non nei casi di arbitrio o di manifesta illogicità della motivazione.
  • La richiesta di attribuire prevalenza alle attenuanti generiche può essere respinta quando la disciplina legale limita il giudizio di equivalenza o prevalenza, specie in presenza di aggravanti come la recidiva reiterata specifica.

Come è indicizzato

MaterieRapinaImpugnazioniCircostanze del reato
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiConcorso di personeRecidiva

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