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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13941/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello deducendo un unico motivo di violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di truffa. In concreto, la contestazione riguardava una vendita effettuata nelle vesti di un sedicente corriere di profumi qualificati come imitazioni servili di marchi famosi; il ricorrente sosteneva, in sostanza, che mancassero gli artifizi e raggiri richiesti dalla fattispecie e che, comunque, la decisione di merito avesse errato nella valutazione delle emergenze istruttorie. La Corte ha ritenuto la doglianza non consentita in sede di legittimità perché mirava a una rivalutazione del fatto e delle prove, oltre che priva di concreta specificità; ha aggiunto che era corretta la motivazione della corte territoriale sulla piena realizzazione di artifizi e raggiri e irrilevante la censura sulla asserita mancata diligenza degli acquirenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione di merito, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende, perché il motivo di ricorso tendeva a ottenere una diversa valutazione dei fatti e delle prove, preclusa al giudice di legittimità, e perché la sentenza impugnata era motivata in modo congruo sulla sussistenza degli artifizi e raggiri e sull'irrilevanza della presunta imprudenza delle vittime.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    La Corte conferma che, nel caso concreto, la condotta descritta integra gli artifizi e raggiri richiesti per la truffa, in presenza di una falsa rappresentazione della realtà idonea a indurre in errore gli acquirenti.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Sez. U, n. 12 del 31/05/2000

    Il giudizio di cassazione non può trasformarsi in una nuova valutazione alternativa dei fatti e delle prove rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.

  • Sez. 2, n. 51538 del 20/11/2019

    È richiamato il principio secondo cui la eventuale mancata diligenza dell'acquirente non esclude di per sé la configurabilità della truffa.

  • Sez. 2, n. 42941 del 25/09/2014

    È richiamato a sostegno dell'irrilevanza della sola imprudenza della persona offesa ai fini dell'esclusione del delitto di truffa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito dedurre censure che, sotto la veste della violazione di legge, mirino in realtà a una diversa lettura del compendio probatorio e a una nuova valutazione dei fatti.
  • La truffa può essere integrata quando la condotta dell'agente realizzi una falsa rappresentazione della realtà idonea a indurre in errore la vittima, anche mediante presentazione fraudolenta del bene o della propria qualità.
  • La eventuale superficialità o mancata diligenza della persona offesa non esclude, di per sé, la configurabilità della truffa quando gli artifizi e raggiri siano comunque idonei a produrre l'errore.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento della somma alla Cassa delle ammende nei casi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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