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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27154/2026 del 17/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello che, in riforma della decisione del GIP in rito abbreviato, ha riqualificato i fatti come incendio doloso ex art. 423 c.p. e ha rideterminato la pena in anni due e mesi otto di reclusione. I fatti riguardano un incendio sviluppatosi in orario notturno su autovetture collocate in un contesto abitato; secondo la ricostruzione accolta in appello, l'imputato aveva minacciato le persone offese di incendiare l'auto, vi erano elementi di collegamento con il concorrente materiale ripreso in video mentre prelevava bottiglie da un bidone presso l'abitazione dell'imputato e poi si recava sui luoghi del fatto, e l'incendio aveva creato concreto pericolo per la pubblica incolumità. Il ricorso deduceva quattro motivi: 1) nullità per illegittima riqualificazione dell'imputazione nel giudizio abbreviato, sostenendo che in tale rito non fosse consentita la modifica e che il giudice avrebbe dovuto semmai assolvere e trasmettere gli atti al PM per nuova imputazione; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per omessa valutazione dei motivi di appello e per insussistenza del concorso, poiché non sarebbe emerso un contributo causale o una partecipazione all'organizzazione del reato, né la prova del dolo; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sulla qualificazione ex art. 423 c.p., sostenendo che il fatto al più integrasse danneggiamento seguito da incendio ex art. 424 c.p., mancando l'accettazione del rischio per la pubblica incolumità; 4) violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenuto privo di adeguata motivazione specifica.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi tre motivi e inammissibile il quarto. Ha affermato che nel giudizio abbreviato è preclusa la modifica dell'imputazione da parte del PM, ma ciò non impedisce al giudice di appello di dare al fatto la corretta qualificazione giuridica, purché il fatto storico resti immutato e la diversa qualificazione sia prevedibile e non leda il diritto di difesa. Ha inoltre ritenuto immune da vizi la ricostruzione probatoria della Corte territoriale, che aveva valorizzato minacce, video, movente e condotta del correo, escludendo la necessità di un nuovo esame di merito in sede di legittimità. Quanto alla qualificazione del fatto, ha confermato la sussistenza del dolo eventuale e dunque dell'art. 423 c.p., rilevando che l'incendio era stato appiccato di notte, in contesto abitato, con rischio di propagazione ed esplosione, e che il pericolo per la pubblica incolumità era concreto. Sul diniego delle attenuanti generiche, ha rilevato che la sentenza di appello aveva motivato in modo sufficiente richiamando la gravità dei fatti e l'assenza di elementi favorevoli. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese processuali e alla rifusione delle spese delle parti civili, con liquidazione in parte demandata alla Corte d'appello per le parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 423 c.p.

    configura il delitto di incendio doloso quando l'agente vuole cagionare un incendio idoneo a porre in pericolo la pubblica incolumità; la Corte conferma la sua applicazione in presenza di dolo eventuale e concreto pericolo di propagazione delle fiamme.

  • art. 424 c.p.

    ricorre quando l'agente vuole solo danneggiare con il fuoco la cosa altrui, senza previsione del pericolo per la pubblica incolumità; nel caso concreto la Corte esclude tale fattispecie.

  • art. 449 c.p.

    richiamato per distinguere l'ipotesi colposa di incendio, quando l'evento non sia voluto ma sia conseguenza di condotta imprudente o negligente.

  • art. 441, comma 1, c.p.p.

    nel rito abbreviato preclude, in linea generale, la modifica dell'imputazione da parte del pubblico ministero; la disciplina è letta come incompatibile con contestazioni suppletive fuori dai limiti consentiti.

  • art. 441, comma 5, c.p.p.

    consente l'integrazione probatoria nel rito abbreviato; la modifica dell'imputazione è ammessa solo per i fatti emersi dagli esiti istruttori e nei limiti dell'art. 423 c.p.p.

  • art. 423 c.p.p.

    individua i limiti entro cui possono essere formulate nuove contestazioni nel corso dell'udienza preliminare e, per richiamo, nel rito abbreviato con integrazione probatoria.

  • art. 424 c.p.p.

    richiamato come norma che avrebbe dovuto comportare, secondo il ricorrente, la trasmissione degli atti al pubblico ministero per nuova imputazione.

  • art. 521 c.p.p.

    consente al giudice di dare al fatto una diversa qualificazione giuridica, purché il fatto storico resti immutato e la difesa non sia sorpresa da una trasformazione sostanziale dell'accusa.

  • art. 597, comma 3, c.p.p.

    concorre a fondare il potere del giudice di appello di riqualificare giuridicamente il fatto.

  • art. 6 CEDU

    invocato per dedurre la lesione del diritto al contraddittorio e alla difesa in conseguenza della riqualificazione giuridica.

  • art. 111 Cost.

    invocato quale parametro del giusto processo e del diritto al contraddittorio.

  • art. 187 c.p.p.

    richiamato nel motivo sull'erronea valutazione della rilevanza e della prova dei fatti indiziari.

  • art. 125 c.p.p.

    richiamato per censurare l'asserita carenza di motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 442 c.p.p.

    richiamato nel contesto del rito abbreviato e della contestazione sulla motivazione e sulla decisione all'esito del giudizio speciale.

  • art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.

    la violazione della disciplina sulla modifica dell'imputazione è qualificata come causa di nullità generale a regime intermedio della sentenza.

  • art. 541 c.p.p.

    richiamato per la condanna alle spese della parte civile nel giudizio di legittimità.

  • artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002

    richiamati per la liquidazione delle spese delle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato tramite separato decreto di pagamento.

  • art. 110 d.P.R. 115/2002

    richiamato in tema di liquidazione delle spese di difesa della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Massime di principio

  • Nel giudizio abbreviato il pubblico ministero non può modificare liberamente l'imputazione già conosciuta dall'imputato al momento della richiesta del rito; se l'omissione riguarda un reato connesso o un'aggravante non contestata, operano i limiti derivanti dalla struttura del rito e dalle regole sulla correlazione tra accusa e sentenza.
  • La riqualificazione giuridica del fatto da parte del giudice di merito è consentita quando il fatto storico resta invariato e la nuova qualificazione è prevedibile per la difesa; non vi è violazione del principio di correlazione se l'imputato ha potuto difendersi effettivamente sull'oggetto sostanziale dell'accusa.
  • La violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza non si verifica per ogni scostamento letterale, ma solo quando il fatto accertato sia eterogeneo o incompatibile in modo sostanziale rispetto a quello contestato, con concreto pregiudizio del diritto di difesa.
  • In sede di legittimità non è consentito un nuovo giudizio sul merito della prova: se la motivazione della sentenza di appello è logica, coerente e completa, la censura che mira a una diversa lettura degli indizi è inammissibile o comunque infondata.
  • Il confine tra incendio doloso e danneggiamento seguito da incendio va tracciato in base all'elemento soggettivo: se l'agente vuole soltanto danneggiare la cosa con il fuoco senza accettare il rischio concreto per la pubblica incolumità si può rimanere nell'art. 424 c.p.; se invece accetta il rischio della propagazione e del pericolo per un numero indeterminato di persone, ricorre l'art. 423 c.p. anche a titolo di dolo eventuale.
  • Il dolo eventuale è integrato quando l'agente si rappresenta la concreta possibilità dell'evento lesivo e, pur di perseguire il proprio scopo, decide di agire accettando anche l'eventualità che l'evento si verifichi come sviluppo collaterale della condotta.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se la sentenza valorizza elementi negativi significativi, quali gravità del fatto, intensità del dolo, assenza di elementi positivi e precedenti o rischio di recidiva; il difetto di motivazione non sussiste quando la ragione del diniego è comunque desumibile dalla motivazione complessiva.

Come è indicizzato

MaterieMinacceIncendio e disastroImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penaleParte generale
IstitutiDolo eventualeInutilizzabilità della provaNullità processuale

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