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Sentenza

Sentenza n. 2501/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento: 1) della delibera, prot. 2417, del 12 dicembre 2025, di aggiudicazione della gara per la fornitura di apparecchiature diagnostiche dedicate alla prevenzione e diagnosi delle malattie genere sensibili nell’ambito del progetto “Ammodernamento delle apparecchiature diagnostiche” – Codice Cam. 4.5.03 di cui al programma nazionale equità nella salute (Pnes) 2021-2027 – CUP: G79I24000760006 – Lotto 2, 7 videocolposcopi, base d’asta 140.000,00, CPV prevalente 33168000-5; 2) ove e per quanto occorra, dei verbali di seduta della Commissione n. 1, del 7 ottobre 2025, n. 2 del 10 ottobre 2025, del verbale di seduta riservata n. 3 del 14 ottobre 2025, in cui si è proceduto all’attribuzione dei punteggi tecnici Lotto n. 2; 3) di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso.

Giustizia amministrativa202601241

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del Lotto 2 della gara per la fornitura di sette videocolposcopi, nonché i verbali della commissione relativi alla valutazione delle offerte tecniche

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione del lotto 2, deducendo la violazione del bando, del disciplinare, dell'art. 24 e degli allegati A7 e A8, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità e contraddittorietà manifeste. In primo luogo ha sostenuto che l'offerta tecnica dell'aggiudicataria contenesse le caratteristiche dei prodotti in voci diverse da quelle corrispondenti ai parametri dell'allegato A8, con conseguente inutilizzabilità degli elementi indicati e necessità di ridurre il punteggio. Ha poi contestato, nel merito, i punteggi attribuiti per il parametro A, relativo all'ergonomia; per il parametro B.2, relativo alle caratteristiche generali della telecamera; per il parametro B.3, relativo al sistema di ingrandimento con zoom in continuo; per il parametro C, relativo alle caratteristiche della testa binoculare; per il parametro E, relativo al sistema di acquisizione e archiviazione delle immagini; e per il parametro G, relativo agli elementi migliorativi. La ricorrente ha sostenuto che l'aggiudicataria non avesse documentato adeguatamente alcune caratteristiche, che la propria apparecchiatura presentasse caratteristiche tecniche superiori, tra cui una risoluzione 4K rispetto a quella Full HD dell'aggiudicataria, e che alcuni elementi fossero stati valutati due volte o non costituissero effettive migliorie. Ha infine affermato che, rideterminando correttamente i punteggi, sarebbe risultata aggiudicataria, invocando la prova di resistenza in proprio favore.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura relativa alla mancata corrispondenza formale tra le voci dell'offerta e i parametri dell'allegato A8, qualificandola come meramente formalistica: l'offerta dell'aggiudicataria era sostanzialmente intellegibile e la stessa ricorrente aveva potuto formulare contestazioni puntuali sui suoi contenuti. Le censure relative ai parametri A, C, E e G sono state esaminate congiuntamente e respinte perché riguardavano criteri formulati in termini esemplificativi e non esaustivi, rispetto ai quali la commissione disponeva di ampia discrezionalità tecnica. Il sindacato giurisdizionale non può sostituire la valutazione della commissione, salvo manifesta erroneità, illogicità o irragionevolezza, che nel caso concreto non sono state ravvisate. Anche la contestazione sul parametro B.2 è stata respinta: pur essendo oggettiva la differenza di risoluzione tra le apparecchiature, l'amministrazione aveva indicato l'algoritmo di realtà aumentata dell'offerta aggiudicataria quale elemento idoneo a produrre immagini diagnostiche ritenute superiori e migliorative; tale valutazione non è apparsa manifestamente irragionevole. Il TAR ha inoltre ritenuto utilizzabili i chiarimenti forniti dall'amministrazione in giudizio, poiché collegati agli atti del procedimento e idonei a ricostruire le ragioni della valutazione, senza configurare un'inammissibile integrazione postuma della motivazione. La censura sul parametro B.3, avente natura tabellare, è stata dichiarata irrilevante ai fini dell'interesse al ricorso: anche attribuendo alla ricorrente i due punti contestati, sarebbe rimasto un divario di 3,35 punti in favore dell'aggiudicataria, sicché non sarebbe stata superata la prova di resistenza. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità tecnica della controversia.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. 36/2023

    La disposizione è richiamata in relazione alla trasmissione alla concorrente dell'offerta dell'aggiudicataria, richiesta per verificare la legittimità della procedura.

  • art. 100 c.p.c.

    Il giudice richiama l'interesse ad agire quale condizione dell'azione, rilevabile anche d'ufficio, e la necessità che l'annullamento richiesto procuri al ricorrente un'utilità effettiva.

Massime di principio

  • Nelle procedure di gara prevale la valutazione sostanziale dell'offerta sulla corrispondenza meramente formale tra l'ordine o la collocazione degli elementi dichiarati e le voci dello schema predisposto dalla lex specialis, quando l'offerta risulti comunque intellegibile e consenta alla stazione appaltante e agli altri concorrenti di comprenderne il contenuto.
  • Quando la lex specialis indica caratteristiche tecniche a titolo esemplificativo e non esaustivo e prevede la premialità della soluzione con le migliori caratteristiche, la commissione dispone di ampia discrezionalità tecnica nella comparazione delle offerte; il giudice amministrativo può sindacare tale valutazione solo in presenza di manifesta erroneità, illogicità o irragionevolezza, senza sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'organo tecnico.
  • I chiarimenti dell'amministrazione forniti nel processo non costituiscono necessariamente integrazione postuma della motivazione quando richiamino gli atti del procedimento e questi contengano elementi sufficienti e univoci per ricostruire le ragioni concrete della valutazione contestata.
  • Nell'impugnazione dell'aggiudicazione fondata sulla contestazione dei punteggi, il ricorrente deve dimostrare la prova di resistenza, indicando che la correzione delle valutazioni contestate gli consentirebbe con certezza di conseguire l'aggiudicazione o altra utilità concreta; il motivo è irrilevante quando, anche ipotizzandone la fondatezza, resti un divario impeditivo del superamento in graduatoria.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrereEccesso di potere

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