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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5627/2022 del 17/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Lecce che confermava la condanna per riciclaggio di una Fiat Panda. Denunciavano: 1) utilizzabilità della consulenza del P.M. svolta come accertamento tecnico irripetibile senza previo avviso alle parti (difetto di motivazione e violazione procedurale); 2) carenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato di riciclaggio e mancanza di prova dell'origine illecita del veicolo (richiesta acquisizione fascicolo di nazionalizzazione); 3) omissione nella concessione delle attenuanti generiche; 4) eccessività della pena sopra il minimo edittale. Inoltre è stata avanzata una istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha respinto la richiesta di rinvio perché gli imputati erano difesi anche da altro avvocato regolarmente presente. Ha ritenuto che la scelta del rito abbreviato esclude la possibilità di far valere la nullità connessa a un accertamento tecnico irripetibile non preceduto da avvisi alle parti; inoltre la corte di merito aveva motivato logicamente la valutazione probatoria (ripunzonatura di telaio e motore e consulenza del P.M. che attestava alterazione dei dati identificativi). Ha confermato l'affermazione di responsabilità per riciclaggio, il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena come legittime. Per effetto dell'inammissibilità, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 cod.proc.pen.

    Articolo richiamato nei motivi di cassazione (lett. b, c, e) come base per censurare la motivazione e la qualificazione degli elementi di fatto e di diritto; la Corte osserva che le censure svolgono mera rivalutazione dei fatti e non integrano profili di legittimità idonei.

  • art. 360 cod.proc.pen.

    Norma richiamata dai ricorrenti tra le presumibili violazioni di legge; la Corte non ritiene prospettata una violazione normativa sussistente, essendo questioni di merito e di valutazione probatoria competenza del giudice di merito.

  • art. 192 cod.proc.pen.

    Richiamata dai ricorrenti in relazione alla motivazione e ammissibilità delle prove; la Corte non accoglie la censura ritenendo la motivazione della corte di merito esente da illogicità.

  • principio del rito abbreviato (giurisprudenza consolidata)

    Secondo la costante giurisprudenza richiamata, la scelta del rito abbreviato comporta la rinuncia a eccepire la nullità derivante dall'effettuazione di un accertamento tecnico irripetibile non preceduto dagli avvisi alle parti; quindi la consulenza del P.M. è utilizzabile.

  • art. 616 cod.proc.pen.

    Norma richiamata quale conseguenza della declaratoria di inammissibilità: condanna alle spese processuali e possibilità di irrogare sanzione pecuniaria (Cassa delle ammende).

  • artt. 132 e 133 cod.pen.

    Richiamati in tema di determinazione della pena: la graduazione della pena e la valutazione delle circostanze rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se affette da arbitrarietà o illogicità manifesta.

Massime di principio

  • La scelta del rito abbreviato implica la rinuncia a contestare, in cassazione, la nullità di accertamenti tecnici irripetibili non preceduti da avviso alle parti: tale prova resta utilizzabile.
  • La Corte di Cassazione non è competente a riesaminare la valutazione concreta delle prove compiuta dal giudice di merito; le censure che mirano a una diversa ricostruzione dei fatti sono inammissibili.
  • La mancata concessione delle attenuanti generiche e la scelta della misura della pena rientrano nella valutazione discrezionale del giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo per manifesta illogicità o arbitrio.
  • L'assenza di documenti amministrativi (es. fascicolo di nazionalizzazione) non esclude di per sé la responsabilità se il giudice di merito valorizza altri elementi probatori (es. ripunzonatura, consulenze tecniche) che compongono il quadro indiziario.
  • Le istanze di rinvio per legittimo impedimento del difensore possono essere respinte se l'imputato è assistito anche da altro difensore regolarmente costituito e avvisato.

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