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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07969/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura sull'asserita mancanza di querela, affermando che l'aggravante di cui al combinato disposto degli artt. 585 e 576, comma primo, n. 5-bis, c.p. comporta la procedibilità d'ufficio del reato. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della condanna di primo grado, lo aveva assolto dai capi A) e B) ma aveva confermato la condanna per lesioni personali aggravate. L'unico motivo dedotto riguardava la pretesa improcedibilità del reato per mancanza di querela: secondo il ricorrente, la fattispecie non sarebbe stata procedibile d'ufficio. La Corte ha invece ritenuto che la presenza dell'aggravante contestata rendesse il reato procedibile d'ufficio, con l'unica eccezione limitata ai casi espressamente previsti dalla disciplina richiamata, cioè i fatti commessi in danno di familiari.

Norme richiamate

  • art. 582 c.p.

    Norma base del reato di lesioni personali, richiamata come titolo di reato per il capo confermato in appello.

  • art. 585 c.p.

    Disposizione sulle circostanze aggravanti delle lesioni; nel caso concreto è stata ritenuta idonea, in combinazione con l'art. 576, a rendere il reato procedibile d'ufficio.

  • art. 576, comma primo, n. 5-bis c.p.

    Aggravante richiamata dalla sentenza come causa che, insieme all'art. 585 c.p., determina la procedibilità d'ufficio del reato contestato.

  • art. 577, comma primo, n. 1 c.p.

    Richiamato per delimitare l'eccezione alla procedibilità d'ufficio, circoscritta ai fatti commessi ai danni di familiari.

  • art. 577, comma secondo, c.p.

    Richiamato insieme al comma primo n. 1 per indicare i casi in cui opera l'eccezione alla procedibilità d'ufficio.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel caso di lesioni personali aggravate dalle circostanze di cui agli artt. 585 e 576 c.p., la procedibilità è d'ufficio, salvo la specifica eccezione prevista per i fatti commessi in danno di familiari nei casi espressamente richiamati dall'art. 577 c.p.
  • La deduzione della mancanza di querela è manifestamente infondata quando il titolo di reato e la contestata aggravante rendono il fatto perseguibile d'ufficio secondo la disciplina applicabile.
  • La memoria difensiva non è idonea a superare una causa di inammissibilità del ricorso se non introduce argomenti decisivi rispetto alla ratio della decisione impugnata.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieLesioniImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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