Cassazione Penale, Sentenza n. 16414/2024 del 19/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso articolato in cinque motivi: 1) contestazione della qualificazione di Paradiso quale amministratore di fatto della General Impianti Group s.r.l., per presunta insufficienza e travisamento degli indici probatori (firma di contratti, presenza ai sigilli, ruolo verso fornitori e dipendenti); 2) censura della qualificazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale relativa a due bonifici per complessivi euro 23.000, con argomentazione che la somma e il contesto operativo non dimostrerebbero un'effettiva idoneità a pregiudicare la garanzia dei creditori; 3) e 4) censure relative alla bancarotta fraudolenta documentale: mancata specifica motivazione circa la riconducibilità del fatto al ricorrente rispetto all'amministratore di diritto e insufficiente prova del dolo specifico necessario per l'occultamento delle scritture; 5) deduzione di utilizzo di dichiarazioni de relato del teste Breda senza aver esaminato i testi di riferimento in violazione dell'art. 195 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il primo motivo inammissibile (ricostruzione di fatto dei giudici di merito valutabile in sede di legittimità solo per vizio motivazionale manifesto), ha ritenuto il secondo motivo infondato (anche piccole distrazioni possono essere rilevanti se idonee a pregiudicare la garanzia dei creditori, valutazione ex ante del contesto patrimoniale e delle cointeressenze), ha accolto il quarto motivo (insussistenza della motivazione circa il dolo specifico per la bancarotta documentale) assorbendo il terzo, ha dichiarato il quinto indeducibile per mancata prova di resistenza. Conseguentemente la sentenza impugnata è annullata limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta documentale e la causa è rinviata per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Caltanissetta.
Norme richiamate
Richiamato in relazione all'utilizzabilità di dichiarazioni di terzi rese de relato; la Corte ha ritenuto la censura indeducibile per mancata prova di resistenza, richiamando la necessità di rispettare i limiti procedurali quando si contesta l'utilizzabilità di prove a carico
art. 216 legge fallimentare (n. 2)
Norma che descrive le due forme di bancarotta fraudolenta documentale (occultamento delle scritture, che richiede dolo specifico, e fraudolenta tenuta dei libri, a dolo generico); la Corte distingue le due ipotesi e richiede prova specifica del dolo per l'occultamento
Richiamato per spiegare il principio della responsabilità patrimoniale del debitore e la possibilità per l'imprenditore di allocare beni; la Corte ne utilizza i principi per bilanciare la libera gestione dell'imprenditore con la tutela della garanzia dei creditori
artt. 2900 e 2901 codice civile
Citati nel contesto della facoltà dei creditori di agire per la conservazione della garanzia patrimoniale, utili a delineare quando l'azione dell'imprenditore può ledere i mezzi di soddisfazione dei creditori
art. 217 comma 1 n.1 legge fallimentare (richiamato in motivazione)
Richiamato per illustrare limiti alla condanna penale rispetto a spese o destinazioni di beni che l'imprenditore può compiere; usato per argomentare che non ogni spesa o trasferimento è automaticamente penalmente rilevante
Massime di principio
- La qualifica di "amministratore di fatto" si prova con un insieme di indici sintomatici (rappresentanza esterna, firma di contratti, gestione rapporti con fornitori e personale, sede comune, presenza ai sigilli); la valutazione dei giudici di merito su tali indici è riservata e difficilmente sindacabile in Cassazione se motivata e logica
- Per la bancarotta fraudolenta patrimoniale non rileva solo la dimensione assoluta della somma sottratta: anche importi contenuti possono integrare il reato se, valutati ex ante nella situazione patrimoniale e nella congiuntura, risultano idonei a pregiudicare la garanzia dei creditori; vanno considerati timing, cointeressenze e concreto effetto sul patrimonio
- La bancarotta fraudolenta documentale ha due profili distinti: l'occultamento (richiede dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori) e la fraudolenta tenuta dei libri (dolo generico); la semplice sottrazione o omissione di scritture non è di per sé prova del dolo specifico
- Quando si contesta l'utilizzabilità di dichiarazioni de relato occorre provare la resistenza e rispettare le regole dell'art. 195 c.p.p.; in mancanza la censura è inammissibile
- In Cassazione il sindacato è principalmente di legittimità sulla motivazione: non è consentito invocare una nuova lettura dei fatti già valutati dai giudici di merito salvo vizio manifesto di motivazione, illogicità o contraddittorietà
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16400/2024 del 19/04/2024
- Sentenza penale · 19 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16401/2024 del 19/04/2024
- Sentenza penale · 19 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16402/2024 del 19/04/2024
- Sentenza penale · 19 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16405/2024 del 19/04/2024
- Sentenza penale · 19 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16406/2024 del 19/04/2024
- Sentenza penale · 19 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16407/2024 del 19/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →