Cassazione Penale, Sentenza n. 31759/2024 del 02/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte di appello di Firenze che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale con applicazione della recidiva qualificata (art. 99, comma 3 c.p.). Il ricorrente contestava l'applicabilità della recidiva perché il reato era stato commesso il 20 marzo 2019 e, a suo avviso, la precedente condanna presa a base della recidiva non era ancora irrevocabile in quella data: secondo il ricorrente la pronuncia di inammissibilità del ricorso in Cassazione (ritenuta dalla Corte di appello decisiva) era intervenuta il 10 aprile 2019 e non il 16 ottobre 2018, per cui la irrevocabilità sarebbe sopravvenuta dopo il fatto.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato e inammissibile. La Corte ha ritenuto che la sentenza precedente fosse già divenuta irrevocabile prima del 20 marzo 2019: la presentazione di un'impugnazione tardiva non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza con l'inutile decorso del termine per impugnare, ancorché la dichiarazione di inammissibilità da parte della Corte di cassazione sia stata pronunciata successivamente. Per tali ragioni la recidiva era correttamente applicata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La circostanza della recidiva qualificata è stata ritenuta applicabile perché la precedente condanna era già divenuta irrevocabile prima del reato oggetto del giudizio.
art. 648, comma 2, cod. proc. pen.
Coordinato con l'art. 591, comma 2, il disposto autorizza a ritenere che la tardiva impugnazione non impedisca il passaggio in giudicato della sentenza con l'inutile spirare del termine per impugnarla.
art. 591, comma 2, cod. proc. pen.
Confermato che la dichiarazione di inammissibilità pronunciata successivamente non impedisce che la sentenza abbia acquistato autorità di cosa giudicata per il decorso del termine di impugnazione.
Stabilisce la condanna del proponente di un ricorso inammissibile al pagamento delle spese e di una somma a favore della cassa delle ammende; applicata nella determinazione dell'importo (euro 3.000) in considerazione della manifesta infondatezza.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in relazione al principio secondo cui la sanzione per inammissibilità può essere comminata salvo che emerga assenza di colpa del proponente; qui non rilevata.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 47766 del 26/06/2015 (Butera)
Precedente richiamato per il principio che la tardiva impugnazione non impedisce il passaggio in giudicato con l'inutile decorso del termine per impugnarla.
Sentenza menzionata (n. 27682 del 2019)
Decisione di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso nel precedente processo; la Corte ha spiegato che l'inammissibilità era per tardività e che la finalità era già sopravvenuta prima del fatto contestato.
Massime di principio
- La irrevocabilità di una sentenza va valutata rispetto al decorso del termine ordinario per proporre impugnazione: una impugnazione tardiva non impedisce che la sentenza diventi definitiva per il semplice spirare del termine.
- La pronuncia successiva di inammissibilità da parte della Cassazione non è di per sé sufficiente a dimostrare che la sentenza non fosse già divenuta irrevocabile; è necessario verificare se l'impugnazione era tardiva e se, quindi, la sentenza aveva già acquisito autorità di cosa giudicata.
- In caso di ricorso alla Corte di cassazione manifestamente infondato o inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma a favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), salvo dimostrazione di assenza di colpa.
- Per contestare l'applicabilità della recidiva è fondamentale fornire documentazione precisa sulle date: data della condanna impugnata, data di proposizione dell'impugnazione, data di decorrenza e di scadenza dei termini di impugnazione e motivazione dell'eventuale inammissibilità.
- Nei casi simili, chi difende l'imputato dovrebbe focalizzarsi nel provare che la precedente sentenza non aveva ancora acquisito l'autorità di cosa giudicata alla data del nuovo fatto (es. impugnazione tempestiva, sospensione, revoca della decisione di inammissibilità, ecc.).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 31619/2024 del 02/08/2024
- Sentenza penale · 2 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 31660/2024 del 02/08/2024
- Sentenza penale · 2 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 31663/2024 del 02/08/2024
- Sentenza penale · 2 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 31665/2024 del 02/08/2024
- Sentenza penale · 2 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 31666/2024 del 02/08/2024
- Sentenza penale · 2 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 31668/2024 del 02/08/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →