Cassazione Penale, Ordinanza n. 21015/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione di merito nella parte in cui manteneva la condanna dell'imputato per il reato contestato, mentre restava ferma la revoca della confisca del denaro disposta dalla Corte di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
La decisione riguarda un imputato condannato per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio in forma lieve. La Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva revocato la confisca del denaro ma aveva confermato la condanna alla pena di 9 mesi di reclusione e 1.200 euro di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, accertato in Torino il 20 marzo 2020. Con l'unico motivo di ricorso si deduceva il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva contestata, sostenendo che il giudice di merito avrebbe dovuto valorizzare diversamente le circostanze del caso e pervenire a un trattamento sanzionatorio più favorevole. La Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata, rilevando che la Corte territoriale aveva motivato in modo non irragionevole sul punto, valorizzando un grave precedente specifico e la conseguente propensione a delinquere, con giudizio di equivalenza tra aggravante e attenuanti non censurabile in sede di legittimità perché volto a sollecitare una diversa valutazione di merito.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice per la fattispecie lieve in materia di stupefacenti; la condanna è stata confermata per tale reato.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue l'obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le attenuanti generiche, nel giudizio di bilanciamento con la recidiva, sono state ritenute non prevalenti sulla base di una motivazione di merito non illogica.
La recidiva contestata è stata valorizzata come indice di una grave precedente specifico e di maggiore propensione a delinquere, con giudizio di equivalenza rispetto alle attenuanti.
Massime di principio
- Il giudizio di prevalenza, equivalenza o soccombenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva è apprezzamento di merito censurabile in cassazione solo per manifesta illogicità o assenza di motivazione.
- La doglianza che sollecita una diversa ponderazione delle circostanze del reato, senza evidenziare specifici vizi logici della motivazione di merito, è inammissibile in sede di legittimità.
- La presenza di un grave precedente specifico può legittimare il giudice di merito a escludere la prevalenza delle attenuanti generiche e a ritenere equo il giudizio di equivalenza con la recidiva.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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