Cassazione Penale, Sentenza n. 16440/2022 del 28/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza del Tribunale di Udine che li aveva condannati a 200,00 euro di ammenda per il reato previsto dall'art. 650 c.p., asserendo violazione di legge e vizio di motivazione. Sostenevano che la decisione non fornisse un adeguato percorso argomentativo circa la configurazione del reato, in particolare mancava la ricostruzione delle attività concrete svolte dai ricorrenti per adempiere all'ordine del Sindaco del Comune di Fagagna del 17/03/2015 e non era considerato l'incarico conferito alla ditta Varutti per ottemperare al provvedimento amministrativo.
La decisione
La Corte osserva che la censura è meritevole di esame ma, comunque, dichiara estinto il reato per prescrizione, dato che il fatto è stato accertato il 25/03/2015 e, valutati titolo, epoca e atti interruttivi, il termine massimo di prescrizione della contravvenzione è ormai decorso. La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione. Non risulta applicabile il proscioglimento con formula di merito ex art. 129 c.p.p. e la difesa non ha rinunciato alla causa estintiva.
Norme richiamate
La norma riguarda l'inosservanza di un ordine legittimo di un'autorità (del Sindaco in questo caso). La Corte richiede una motivazione che ricostruisca le attività poste in essere dai ricorrenti per verificare se vi sia stata inosservanza effettiva dell'ordine
La norma prevede il proscioglimento con formula di merito nelle ipotesi previste; la Corte rileva che non sussistono i presupposti per applicarla nel caso di specie
prescrizione (regole generali del codice penale e processuale)
La Corte applica i principi sulla prescrizione (calcolo dei termini, effetti degli atti interruttivi e termini massimi per le contravvenzioni) per dichiarare l'estinzione del reato; la declaratoria può essere adottata d'ufficio anche in sede di cassazione se non vi è rinuncia della difesa
Massime di principio
- Se la sentenza di merito è carente nella motivazione sulla configurazione del reato, il vizio è apprezzabile in sede di impugnazione; tuttavia la prescrizione può estinguere il reato anche prima che venga esaminata nel merito la fondatezza della censura
- La dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione può essere pronunciata in Cassazione quando risulti chiaro il decorso dei termini e la difesa non abbia rinunciato all'eccezione estintiva
- La difesa dovrebbe sempre documentare e contestare tempestivamente sia le attività concrete compiute per adempiere all'ordine (per contrastare la configurazione di art. 650 c.p.) sia il decorso dei termini prescrizionali, valutando se convenire sulla declaratoria di estinzione o chiedere il proscioglimento sul merito
- Il proscioglimento con formula di merito ex art. 129 c.p.p. richiede presupposti ben determinati: se non ricorrono, l'unica via per ottenere la cessazione degli effetti penali può restare la prescrizione
- In casi che coinvolgono atti amministrativi (ordini del Sindaco, incarichi a ditte terze) il giudice deve valutare le concrete attività esecutive e le responsabilità dei soggetti coinvolti prima di ascrivere la sussistenza dell'inosservanza
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