Cassazione Civile, Sentenza n. 3963/2023 del 09/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Fallimento chiedeva il pagamento di € 192.330,30 per prestazioni rese, fondando il credito sui contratti e su lettere (del 5/04/2001 e 27/09/2001) con cui la direzione regionale di Enel avrebbe riconosciuto il debito. In primo grado la domanda fu respinta per mancanza di prova; la Corte d'appello accolse l'appello e condannò Enel sulla scorta delle lettere considerate quale ricognizione di debito. La Cassazione (sent. 6283/2015) annullò la sentenza richiamando il principio secondo cui la ricognizione di debito è efficace solo se proveniente da soggetto legittimato a disporre del patrimonio, ritenendo che l'autore della lettera non avesse tale potere, e rinviò. In sede di rinvio la Corte d'appello rigettò l'appello del Fallimento e condannò quest'ultimo alla restituzione di quanto riscosso; il Fallimento proponeva nuovo ricorso per cassazione contro tale decisione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Fallimento. Ha ritenuto infondati i motivi principali: 1) la Corte d'appello aveva correttamente interpretato la domanda attorea come fondata sulla lettera del 5/04/2001 quale ricognizione di debito (come già stabilito nella sentenza di questa Corte n. 6283/2015) e, quindi, non era consentito al Fallimento ampliare la causa petendi nel giudizio di rinvio; 2) la richiesta di ordine di esibizione dei contratti era inaccoglibile per carenza di individuazione dell'oggetto contrattuale nell'atto introduttivo; 3) il terzo motivo di ricorso (omesso esame di fatto decisivo) è stato dichiarato inammissibile per vizi formali e per la natura chiusa del giudizio di rinvio. Conseguentemente il ricorso è respinto, il ricorrente condannato alle spese (liquidate in € 5.800 oltre accessori) e tenuto al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 d.P.R. n.115/2002 se dovuto.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c. n. 3
Invocato per denunciare vizii di motivazione e violazione di norme processuali nella valutazione della causa petendi e dell'onere della prova; la Corte ha valutato i motivi ex art. 360 n.3 e li ha ritenuti infondati o preclusi per le statuizioni già rese.
art. 360 c.p.c. n. 5
Richiamato dal ricorrente per omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile anche perché si configurava come omessa pronuncia (che andava dedotta con il rimedio più appropriato, non col n.5).
art. 115 e art. 116 c.p.c.
Riferiti in relazione ai criteri di giudizio e alla valutazione delle prove; la Corte ha rilevato che, alla luce della decisione di questa Corte nella precedente fase (sent. n.6283/2015), il giudizio di rinvio era limitato e la valutazione svolta dalla Corte d'appello era coerente.
artt. 2727, 2729 e 2697 c.c.
Norme concernenti l'onere della prova e la prova documentale; il ricorrente sosteneva che le lettere dovevano essere valutate come elementi probatori integrativi dei contratti, ma la Corte ha ritenuto che la questione fosse già stata definita nella pronuncia di cassazione e che mancasse l'indicazione puntuale dell'oggetto contrattuale nell'atto introduttivo.
art. 210 e art. 118 c.p.c.
Richiamati dal ricorrente in relazione al cd. principio di vicinanza della prova e all'esibizione documentale; la Corte ha ritenuto inammissibile la pretesa richiesta di esibizione atteso che la domanda originaria non individuava adeguatamente i documenti richiesti.
art. 394 c.p.c.
Richiamato per ribadire la natura chiusa del giudizio di rinvio: le parti non possono assumere conclusioni diverse da quelle del giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata, salvo necessità derivante dalla sentenza di cassazione; nel caso in esame tale necessità non era emersa.
art. 547 c.p.c.
Citato a proposito della dichiarazione del terzo in pignoramento presso terzi; il ricorrente ha invocato un atto di terzo che avrebbe riconosciuto parte del credito, ma la Corte ha considerato la doglianza inammissibile e non ha ritenuto assorbente per il giudizio di rinvio.
art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha rilevato l'esistenza dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, come previsto dalla normativa sui contributi unificati.
Massime di principio
- Una lettera di riconoscimento del debito ha efficacia probatoria decisiva solo se proveniente da soggetto con effettiva capacità/legittimazione a vincolare il patrimonio dell'ente: l'autorità formale del sottoscrittore è rilevante.
- In caso di cassazione con rinvio, il giudizio di rinvio è 'chiuso': le parti non possono mutare le conclusioni rispetto al giudizio originario salvo che la sentenza di cassazione lo renda necessario.
- Chi agisce in giudizio deve individuare chiaramente la causa petendi e l'oggetto dei contratti su cui fonda la domanda; la generica allegazione non giustifica l'ordine di esibizione documentale.
- Le doglianze per omesso esame di fatti decisivi devono essere inquadrate correttamente nei motivi di cassazione previsti (distinguendo tra omesso esame di fatto e omessa pronuncia) per essere ammissibili.
- L'onere della prova rimane a carico di chi afferma il diritto: elementi documentali privi di autorità o firmati da soggetti non legittimati possono perdere efficacia probatoria determinante.
- In contenziosi societari/amministrativi è fondamentale provare sia l'esistenza del rapporto contrattuale che la misura del credito; riconoscimenti formali devono essere verificati quanto alla legittimazione del dichiarante.
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