Cassazione Civile, Ordinanza n. 19944/2023 del 12/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società cessionaria di un credito per fornitura di merci nei confronti della società debitrice. La debitrice proponeva opposizione sostenendo che parte del credito fosse inesistente, perché relativo a forniture contestate e poi riconosciute come erroneamente fatturate dalla cedente, che via fax si era impegnata a emettere note di credito. Nel giudizio di opposizione la cessionaria resisteva e chiamava in causa la cedente; il tribunale rigettava integralmente l'opposizione, ma la corte d'appello accoglieva parzialmente il gravame, riducendo il credito alle sole fatture ritenute provate. La società cedente proponeva ricorso per cassazione con sei motivi: 1) omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c.; 2) omessa/insufficiente motivazione e violazione dell'art. 116 c.p.c. per mancata considerazione di documenti che proverebbero la consegna della merce; 3) omesso esame dell'inottemperanza dell'opponente all'ordine di esibizione dei registri contabili; 4) violazione degli artt. 2697 e 1218 c.c. per errata ripartizione dell'onere probatorio, sostenendo che il creditore avesse già assolto il proprio onere e che spettasse alla debitrice provare l'esatto adempimento; 5) violazione dell'art. 2719 c.c. in tema di disconoscimento di copie e mancata verificazione; 6) violazione dell'art. 96 c.p.c. per la mancata condanna dell'opponente per lite temeraria. La resistente chiedeva l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non fondata la censura sull'omessa pronuncia, osservando che il rigetto poteva risultare implicito e che, in ogni caso, il motivo era inammissibile per difetto di specificità perché la ricorrente non aveva trascritto il contenuto dell'atto di appello che assumeva generico. Ha dichiarato inammissibile il motivo sulla valutazione delle prove perché mirava a riesaminare il merito e a censurare la sufficienza della motivazione oltre i limiti del novellato art. 360, n. 5, c.p.c., oltre a non integrare una vera violazione dell'art. 116 c.p.c. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché l'inottemperanza all'ordine di esibizione è un fatto processuale e non un "fatto storico" decisivo ai fini del vizio di omesso esame. Ha respinto il quarto motivo, precisando che la corte territoriale non aveva invertito l'onere della prova: aveva semplicemente ritenuto che fatture e buoni di consegna unilaterali, non sottoscritti dal destinatario, non bastassero a dimostrare il titolo del credito nel giudizio di opposizione, una volta contestate le forniture. Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo perché la questione del disconoscimento e della mancata produzione degli originali era rimasta estranea alla ratio decidendi, essendo stata assorbita in appello. Ha dichiarato inammissibile anche il sesto motivo, privo di autonoma consistenza, poiché fondato esclusivamente sull'assunto della pretestuosità dell'opposizione, già esclusa dal parziale accoglimento dell'appello.
Norme richiamate
La doglianza sulla specificità dell'appello deve essere dedotta in modo autosufficiente; il rigetto implicito dell'eccezione è sufficiente quando incompatibile con la decisione adottata.
La motivazione è sufficiente se espone concisamente gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione; il giudice non deve esaminare singolarmente ogni argomentazione delle parti.
art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c.
Nel ricorso per cassazione è necessario riportare in modo specifico e sintetico il contenuto degli atti e dei documenti rilevanti; la mancata trascrizione essenziale rende il motivo inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.
Il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale è limitato al "minimo costituzionale" e all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è ammessa la critica alla mera insufficienza della motivazione.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un regime legale diverso da quello previsto o disattende il criterio del prudente apprezzamento; non è denunciabile il semplice cattivo esercizio della valutazione probatoria.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore deve provare il titolo del credito; documenti unilaterali come fatture e buoni di consegna non sottoscritti possono bastare per il monitorio ma non necessariamente per superare la contestazione nel merito.
Il principio generale dell'inadempimento non esonera il creditore dall'onere di provare il titolo negoziale della pretesa quando tale titolo sia contestato nel giudizio di opposizione.
La questione del disconoscimento di copie e dell'eventuale verificazione rileva solo se la decisione abbia fondato la ratio su tali documenti; se il motivo resta assorbito, la censura è inammissibile.
L'ordine di esibizione è un fatto processuale la cui mancata ottemperanza non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo.
La condanna per lite temeraria non può essere invocata come censura autonoma se dipende solo dall'assunto, non accolto, della pretestuosità dell'azione avversaria.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte che assume la qualità di creditore deve fornire una prova idonea del titolo della pretesa; la mera produzione di fatture e documenti unilaterali di consegna, se contestati, non è sempre sufficiente a dimostrare definitivamente il credito.
- L'omessa pronuncia non è configurabile, o comunque non è utile dedurla, quando la decisione impugnata contiene un rigetto implicito dell'eccezione incompatibile con la soluzione adottata.
- Nel ricorso per cassazione la censura di difetto di specificità dell'appello deve essere autosufficiente: occorre riportare il contenuto essenziale dei motivi di gravame asseritamente generici.
- Il vizio di motivazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non consente di chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio, ma solo di denunciare l'omesso esame di un fatto storico decisivo o una motivazione apparente, irriducibilmente contraddittoria o incomprensibile.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. non coincide con la contestazione del risultato della valutazione probatoria: è configurabile solo se il giudice ha applicato alla prova un regime legale diverso da quello previsto oppure ha negato il prudente apprezzamento quando imposto dalla legge.
- Un motivo di ricorso è inammissibile se investe una questione estranea alla ratio decidendi della sentenza impugnata o già assorbita dal giudice di merito.
- La condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. richiede una censura con autonoma consistenza e non può essere sostenuta solo dalla generica affermazione della pretestuosità della domanda o dell'opposizione.
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