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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16565/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitori)

La controversia

Una banca aveva promosso azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. per far dichiarare inefficace una donazione con cui un debitore aveva trasferito alla moglie la metà di un immobile, riservandosi il diritto di abitazione. La banca assumeva di essere creditrice del debitore in forza di rapporti di conto corrente e finanziamento garantiti da fideiussione omnibus. Il tribunale aveva accolto la revocatoria e condannato i convenuti anche ex art. 96 c.p.c.; la corte d'appello aveva revocato solo la condanna per responsabilità aggravata, confermando nel resto. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 268 e 115 c.p.c. per asserita tardiva ammissione dell'intervento del successore a titolo particolare nel diritto controverso e per l'uso di documenti tardivi ai fini della prova della titolarità del credito; 2) ancora violazione degli artt. 268 e 115 c.p.c. per avere la corte valorizzato documentazione tardiva e preteso una contestazione non più esigibile; 3) violazione degli artt. 2901, 2697 e 116 c.p.c. per avere ritenuto provata la scientia damni sulla base di un solo indizio e senza una valutazione complessiva degli elementi, oltre che per avere sostanzialmente invertito l'onere della prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo corretta l'ammissibilità dell'intervento del successore a titolo particolare nel diritto controverso e la valutazione della titolarità del credito sulla base delle allegazioni e dei documenti prodotti, nonché applicabile il principio di non contestazione. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che la corte di merito aveva erroneamente desunto la scientia damni da una sola presunzione automatica, confondendo l'eventus damni con il requisito soggettivo e omettendo una valutazione globale degli indizi secondo i criteri di gravità, precisione e concordanza. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione sul punto e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Firenze in diversa composizione per nuovo esame, anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria ordinaria richiede la prova dell'eventus damni e del requisito soggettivo della consapevolezza del pregiudizio; per gli atti gratuiti l'accertamento della scientia damni è centrale e non può essere dato per presunto in modo automatico.

  • art. 96 c.p.c.

    La condanna per responsabilità processuale aggravata era stata inflitta in primo grado, ma è stata revocata in appello.

  • art. 111 c.p.c.

    La successione nel processo del successore a titolo particolare nel diritto controverso è ammissibile e consente la verifica della titolarità sostanziale del credito.

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione opera quando la contestazione non sia tempestivamente formulata nella prima utile occasione; il giudice può valorizzare le allegazioni documentali ai fini della prova del diritto azionato.

  • art. 268 c.p.c.

    Le preclusioni istruttorie non impediscono la valutazione di allegazioni e documenti prodotti per dimostrare la titolarità sostanziale del credito, se non si tratta di nuove attività istruttorie in senso proprio.

  • art. 2727 c.c.

    La prova della scientia damni può essere fornita mediante presunzioni semplici.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni devono essere valutate globalmente e devono presentare i requisiti di gravità, precisione e concordanza.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare la scientia damni resta a carico del creditore che agisce in revocatoria e non può essere di fatto spostato sui convenuti.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura investe l'uso delle risultanze probatorie; la Corte ribadisce che la valutazione delle prove è del giudice di merito, ma deve essere compiuta secondo corretti criteri giuridici.

Massime di principio

  • Nel processo di revocatoria ordinaria, la prova della scientia damni può essere data anche per presunzioni semplici, ma il giudice deve prima selezionare gli indizi rilevanti e poi valutarli unitariamente; non è sufficiente isolare un singolo elemento o attribuirgli efficacia automatica.
  • L'eventus damni non coincide con la scientia damni: il pregiudizio patrimoniale arrecato dall'atto non basta a dimostrare, da solo, la consapevolezza del debitore di ledere le ragioni del creditore.
  • La titolarità del credito azionato dal successore a titolo particolare nel diritto controverso attiene al merito della domanda e può essere verificata dal giudice anche sulla base delle allegazioni e dei documenti prodotti, senza che ciò integri necessariamente una violazione delle preclusioni istruttorie.
  • Il principio di non contestazione opera solo rispetto a contestazioni tempestive; la mancata contestazione nella prima utile occasione può consolidare i fatti allegati dalla controparte ai fini della decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioniResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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