Cassazione Penale, Sentenza n. 28529/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che, dopo avere riqualificato le condotte da rapina e tentata rapina in furto aggravato e tentato furto aggravato, aveva rideterminato la pena in complesso in 2 anni e 4 mesi di reclusione ed euro 400 di multa. Il motivo principale del ricorso è il vizio di motivazione relativo alla determinazione della pena: la Corte territoriale non ha indicato in modo distinto la misura della pena per ciascun reato né ha fornito le ragioni complete della determinazione sanzionatoria, risultando la parte motivazionale riguardante il trattamento sanzionatorio monca o incompleta. Anche il Procuratore generale aveva chiesto l'annullamento limitatamente al trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena, disponendo il rinvio per il giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria. La decisione si fonda sul principio che l'assenza materiale o grafica della motivazione o la radicale mancata indicazione dei criteri valutativi (art. 133 c.p.) determina la nullità della sentenza; inoltre, in caso di reato continuato, sussiste l'obbligo di dare specifica indicazione delle pene che compongono la pena unitaria (rif. art. 533, comma 2, c.p.p.). Per questi motivi la determinazione sanzionatoria, priva di un'adeguata e leggibile motivazione, è stata annullata e il procedimento è rinviato per nuovo esame.
Norme richiamate
Il giudice deve indicare i criteri seguiti nella valutazione delle circostanze e nella determinazione della pena; la radicale mancata indicazione di tali criteri è causa di nullità della decisione.
art. 533, comma 2, c.p.p.
In caso di reato continuato va data specifica indicazione delle singole pene che concorrono a formare la pena unitaria, per consentire il controllo dell'esercizio della discrezionalità del giudice.
artt. 132, primo comma, e 133 c.p.p.
artt. 132, primo comma, e 133 c.p.p.
Questi articoli riconoscono al giudice una disciplina della determinazione della pena e la relativa discrezionalità; tuttavia la loro operazione deve essere motivata in modo che sia verificabile e controllabile dal giudice di legittimità.
Massime di principio
- La determinazione della pena deve essere motivata in modo completo e leggibile: la mera indicazione sintetica o l'interruzione della parte motivazionale comportano nullità parziale o totale della sentenza quanto alla sanzione.
- In caso di reato continuato il giudice è obbligato a specificare le singole pene che concorrono a formare la pena unica, evitando quantificazioni forfettarie e consentendo il controllo della discrezionalità applicata.
- La mancata indicazione dei criteri valutativi ai sensi dell'art. 133 c.p. (anche se la scelta è discrezionale) può determinare l'annullamento perché impedisce il controllo da parte della Corte di cassazione.
- Se la motivazione risulta materialmente incompleta (es. pagine mancanti o paragrafo non completato) la sentenza è annullabile per difetto di motivazione e il caso va rinviato per nuovo esame.
- Nelle impugnazioni conviene contestare dettagliatamente la carenza motivazionale della parte sanzionatoria, richiamando l'obbligo di specificazione per i reati continuati e la giurisprudenza che considera la carenza motivazionale causa di nullità.
Testo integrale
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