Cassazione Penale, Ordinanza n. 12984/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per tentato furto aggravato è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per tentato furto aggravato. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità penale, ma la censura è stata ritenuta diretta solo a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e degli elementi di fatto già apprezzati dai giudici di merito. Con il secondo motivo ha lamentato il vizio di motivazione sulla mancata esclusione della recidiva e sulla mancata concessione delle attenuanti generiche; la Corte ha rilevato però che tali questioni non risultavano previamente dedotte con l'atto di appello, come richiesto a pena di inammissibilità per il giudizio di legittimità.
Norme richiamate
artt. 56, 624, 625 n. 2), 5) e 7), 61 n. 5) c.p.
Sono gli articoli posti a base della contestazione di tentato furto aggravato confermata nei gradi di merito.
La censura proposta in cassazione non è ammissibile se non è stata previamente dedotta come motivo di appello; il ricorrente deve specificamente contestare l'eventuale incompletezza o erroneità del riepilogo dei motivi contenuto nella sentenza impugnata.
In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione dei fatti o delle prove già esaminate dai giudici di merito; la mera prospettazione di una lettura alternativa del compendio probatorio non integra vizio deducibile in cassazione.
- Le questioni relative al trattamento sanzionatorio, come recidiva e attenuanti generiche, non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione se non sono state specificamente devolute con l'appello, pena l'inammissibilità del motivo.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma stabilita a favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12850/2025 del 03/04/2025
- ordinanza_penale · 3 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12863/2025 del 03/04/2025
- ordinanza_penale · 3 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12864/2025 del 03/04/2025
- ordinanza_penale · 3 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12865/2025 del 03/04/2025
- ordinanza_penale · 3 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12867/2025 del 03/04/2025
- ordinanza_penale · 3 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12868/2025 del 03/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →