Cassazione Penale, Ordinanza n. 26155/2025 del 16/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis c.p.p., aveva applicato la pena di anni 3, mesi 8 e giorni 20 di reclusione ed euro 800 di multa per il reato di rapina. Con l'unico motivo deduceva violazione di legge ed erroneità della pena, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe correttamente applicato la riduzione per il rito e che la pena dovesse essere rideterminata. La Corte di cassazione rileva che il ricorso investe profili non deducibili in sede di legittimità avverso la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., perché non attiene alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero o a una decisione del giudice difforme da quanto concordato. Richiama inoltre il principio per cui, nel concordato in appello, il giudice può sindacare solo la congruità della pena finale concordata e non eventuali errori di calcolo intermedi; in ogni caso la doglianza è manifestamente infondata poiché la pena base, dopo l'aumento per continuazione, è stata ridotta di un terzo per il rito fino alla pena finale indicata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sulla quantificazione della pena non fosse proponibile nei limiti del ricorso avverso sentenza ex art. 599-bis c.p.p. e, comunque, l'ha reputata manifestamente infondata perché il calcolo della riduzione per il rito risultava correttamente operato. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Norme richiamate
Nel concordato in appello il ricorso per cassazione è ammissibile solo per censure sulla formazione del consenso, sul consenso del pubblico ministero o sulla difformità della decisione rispetto all'accordo; non è ammessa una revisione unilaterale della pena concordata, salvo illegalità della pena.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa, della somma in favore della Cassa delle ammende.
La decisione richiama la disciplina del concordato in appello come negozio processuale liberamente stipulato dalle parti e recepito dal giudice.
Richiamato indirettamente nella giurisprudenza citata sul tema della determinazione della pena, ma non oggetto di autonoma applicazione nella decisione.
Massime di principio
- Avverso la sentenza resa a seguito di concordato in appello, il ricorso per cassazione è limitato a vizi inerenti alla validità del consenso delle parti o alla difformità tra accordo e pronuncia; non è consentita una censura meramente interna sulla quantificazione della pena concordata.
- Nel concordato in appello le parti esercitano un potere dispositivo che dà luogo a un negozio processuale: una volta recepito dal giudice, esso non può essere unilateralmente modificato dalla parte che lo ha promosso o accettato, salvo il caso di pena illegale.
- Gli eventuali errori di calcolo nei passaggi intermedi della determinazione della pena non sono, di per sé, decisivi se la pena finale concordata risulta congrua e coerente con la riduzione per il rito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna alle spese processuali e può comportare una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende quando la causa di inammissibilità sia ascrivibile a colpa del ricorrente.
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