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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21952/2023 del 21/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal riconoscimento, in favore di una dipendente, di un superminimo individuale inserito in busta paga sin dal 2001. In primo grado era stata dichiarata illegittima la decisione datoriale di assorbire quel superminimo negli aumenti retributivi previsti dal CCNL industria alimentare del 2012, con condanna della società al pagamento delle differenze retributive. La Corte d'appello ha confermato, ritenendo che dagli atti emergesse la volontà datoriale di non rendere assorbibile il superminimo, valorizzando la condotta tenuta nei rinnovi contrattuali e il significato delle voci paga. La società ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: omesso esame di fatti decisivi, violazione e falsa applicazione di norme del CCNL, errata lettura dei cedolini paga, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell'art. 2729 c.c., dell'art. 1362 c.c. e dell'art. 41 Cost., sostenendo in sostanza che il superminimo fosse assorbibile e che i giudici di merito avessero male interpretato fatti e documenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi quattro motivi perché, in presenza di doppia conforme, non è deducibile l'omesso esame di fatti storici; inoltre i motivi erano formulati in modo promiscuo, mescolando vizi di motivazione e violazioni di legge, e miravano in realtà a una rivalutazione del merito. Anche gli altri motivi sono stati ritenuti inammissibili e comunque infondati, perché la ricorrente pretendeva di sostituire alla ricostruzione del giudice di merito una diversa interpretazione del rapporto e delle buste paga. La Corte ha richiamato il principio per cui il superminimo è di regola assorbibile nei miglioramenti collettivi, ma il lavoratore può dimostrare un titolo contrario; nel caso concreto, però, i giudici di merito avevano congruamente accertato, sulla base del comportamento complessivo della società e delle risultanze istruttorie, la volontà di escludere l'assorbimento. La società è stata condannata alle spese e, se dovuto, al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    secondo comma, ult. parte

    norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio con motivazione riservata.

  • art. 360 c.p.c.

    il vizio ex n. 5 è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo; non consente la rivalutazione del merito o della motivazione oltre il minimo costituzionale.

  • art. 348-ter c.p.c.

    in presenza di doppia conforme non sono deducibili in cassazione omessi esami di fatti storici.

  • art. 111 Cost.

    la motivazione della sentenza è sindacabile solo nei limiti del minimo costituzionale.

  • art. 132 c.p.c.

    la mancanza assoluta o l'apparenza della motivazione determinano nullità della sentenza.

  • art. 366 c.p.c.

    il ricorso deve esporre compiutamente fatti, motivi e atti rilevanti; la loro omissione comporta inammissibilità.

  • art. 369 c.p.c.

    richiamato nel contesto delle preclusioni e degli oneri di deposito del ricorso.

  • art. 372 c.p.c.

    richiamato nel contesto delle preclusioni del giudizio di legittimità.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate dalla ricorrente.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato tra le norme processuali invocate; la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a una rivalutazione del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato tra le norme processuali invocate; non consente di sovvertire la valutazione di merito delle prove.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato in tema di presunzioni; la Corte ha escluso che le censure fossero formulate in modo idoneo a superare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 1362 c.c.

    l'interpretazione del contratto richiede la ricerca della comune intenzione delle parti, valutando anche il comportamento successivo.

  • art. 1363 c.c.

    l'interpretazione va condotta in modo sistematico, esaminando complessivamente le clausole rilevanti.

  • art. 41 Cost.

    richiamato dalla ricorrente, ma la Corte non ha ravvisato alcuna violazione rilevante ai fini del decidere.

  • L. 5 gennaio 1953

    citata dalla ricorrente in relazione ai cedolini paga; non ne emerge un autonomo principio decisorio.

Massime di principio

  • In presenza di "doppia conforme", il ricorso per cassazione non può fondarsi sul vizio di omesso esame di fatti storici già valutati dai giudici di merito.
  • La censura di violazione di legge non può essere usata per ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • Quando le doglianze mescolano in modo inseparabile violazioni di legge e vizi motivazionali, il ricorso è inammissibile per promiscuità delle censure.
  • L'interpretazione del contratto collettivo e dei singoli patti individuali è riservata al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per violazione dei criteri ermeneutici o motivazione apparente.
  • Il superminimo individuale è, in via generale, assorbibile nei miglioramenti retributivi previsti dalla contrattazione collettiva; tuttavia il lavoratore può dimostrare un titolo negoziale o un comportamento datoriale incompatibile con l'assorbimento.
  • La volontà di escludere l'assorbimento può essere desunta non solo dal testo delle pattuizioni, ma anche dal comportamento complessivo delle parti, compreso quello successivo alla stipulazione e ai rinnovi contrattuali.
  • Nel giudizio di legittimità, chi contesta una questione non esaminata dalla sentenza impugnata ha l'onere di indicare specificamente dove e come essa sia stata dedotta nel giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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