Cassazione Penale, Sentenza n. 44804/2024 del 06/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 04/07/2024 del Tribunale di Catania che aveva confermato il provvedimento del GIP del 15/05/2024 di rigetto dell'istanza difensiva volta al trasferimento del luogo degli arresti domiciliari da Napoli a Catania. Il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione (illogicità), sostenendo che il Tribunale non avrebbe valutato la cessazione delle condotte criminose, il rispetto delle prescrizioni, le sopraggiunte responsabilità genitoriali e la necessità di mantenere i legami affettivi con la famiglia.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale di merito, che aveva ritenuto incompatibile l'avvicinamento domiciliare a Catania con le esigenze cautelari, in considerazione della gravità del reato associativo contestato e dei legami del ricorrente con il clan radicato a Catania. La Corte ha inoltre osservato che gli elementi addotti a favore del trasferimento (osservanza delle prescrizioni, confessione parziale, esigenze familiari) risultavano recessivi rispetto al concreto pericolo di reiterazione, valutando altresì i precedenti specifici, la possibile prosecuzione dell'attività di spaccio anche in regime di arresti domiciliari e l'assenza di una stabile attività lavorativa nel domicilio richiesto. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
indica la competenza del Tribunale in funzione di giudice di appello rispetto a determinati provvedimenti cautelari; nella sentenza è richiamato per qualificare l'organo che ha reso l'ordinanza impugnata.
richiamato per segnalare che il Tribunale, in sede di riesame, aveva già sostituito la misura carceraria con gli arresti domiciliari in luogo distante dall'area del focolaio criminoso; viene usato per inquadrare il precedente vaglio cautelare.
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
norma che punisce il delitto associativo nell'ambito del codice degli stupefacenti; la sua richiamata applicazione spiega la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere per tale reato e la gravità che giustifica stringenti esigenze cautelari.
richiamato per evidenziare che il rispetto delle prescrizioni è dovuto, pena l'aggravamento della misura; la Corte nota che l'osservanza delle prescrizioni non esclude automaticamente il rischio cautelare.
norma che disciplina le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e possibile versamento a favore della Cassa delle ammende; applicata per irrogare la sanzione pecuniaria di €3.000.
richiamato per giustificare le modalità di svolgimento dell'udienza in camera di consiglio con forme telematiche/atipiche previste dall'emergenza sanitaria; la sentenza precisa che il procedimento è stato trattato secondo tali modalità.
Corte Costit., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
citata in relazione al principio secondo cui la determinazione della causa di inammissibilità può non essere attribuita a completa assenza di colpa del ricorrente; qui è usata per motivare la condanna alla Cassa delle ammende pur senza ritenere totale colpa assente.
Massime di principio
- Il giudice d'appello o di legittimità verifica principalmente la congruenza logico-giuridica della motivazione: non può sostituire la valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito con proprie valutazioni diverse, salvo vizio logico o carenza motivazionale.
- La mera produzione di elementi quali l'osservanza delle prescrizioni, confessioni parziali o esigenze familiari non è automaticamente decisiva per ottenere l'avvicinamento degli arresti domiciliari; tali elementi possono essere recessivi rispetto al concreto e attuale pericolo di reiterazione, specie se è contestata la partecipazione ad un'organizzazione criminale radicata.
- In reati associativi e nelle ipotesi con legami territoriali del sodalizio, il trasferimento del luogo degli arresti domiciliari verso l'area d'origine può essere negato se tale avvicinamento aumenti il rischio di recidiva o favorisca contatti con il sodalizio.
- La valutazione cautelare può considerare elementi concreti come precedenti specifici, la natura dell'attività criminosa (se realizzabile anche in regime di restrizione domiciliare) e l'effettiva disponibilità di un'attività lavorativa stabile nel nuovo domicilio richiesto.
- I ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese processuali e sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto è necessario valutare la concretezza delle argomentazioni difensive prima di proporre impugnazioni.
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