Cassazione Penale, Ordinanza n. 32573/2026 del 01/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato dal Tribunale di Torino alla pena di quattro mesi di arresto e 1.000 euro di ammenda per il reato di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico rientrante nella fascia prevista dall'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada. Il ricorso per cassazione, proposto dal difensore, deduceva anzitutto l'inutilizzabilità degli accertamenti sanitari, sostenendo che fossero stati eseguiti dal personale sanitario e non da un ufficiale di polizia giudiziaria, e chiedeva quindi l'assoluzione per mancata prova della responsabilità penale. La Corte ha rilevato inoltre che le censure erano generiche e reiterative, poiché riproponevano quelle già formulate in appello senza confrontarsi con le risposte fornite dalla decisione impugnata. In particolare, quanto agli accertamenti sanitari, la sentenza di merito aveva evidenziato che vi era una richiesta della polizia giudiziaria in favore del responsabile del personale sanitario delegato agli accertamenti specialistici e che il sanitario aveva prestato il necessario consenso; il ricorrente non si era confrontato con tale motivazione. Quanto alla prova dello stato di ebbrezza, il giudice di merito aveva valorizzato, insieme agli esami ematochimici, ulteriori elementi indiziari, quali l'alito vinoso e lo stato confusionale, confrontandosi anche con le conclusioni del consulente tecnico circa l'incidenza del tempo trascorso tra assunzione dell'alcol e accertamento sul tasso alcolemico. Il ricorso non si confrontava adeguatamente con tale motivazione, ritenuta logica, congrua e corretta in diritto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano generici, manifestamente infondati e reiterativi. Ha ritenuto non censurata in modo specifico la motivazione del giudice di merito sulla legittimità degli accertamenti sanitari, svolti dal personale sanitario delegato su richiesta della polizia giudiziaria, nonché sulla sufficienza e logicità del complesso probatorio costituito dagli esami ematochimici e dagli ulteriori elementi indiziari. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non essendo stata ravvisata assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria nella misura indicata nel dispositivo.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c), Codice della strada
"guida in stato di ebbrezza"
La condanna di merito riguardava la fattispecie di guida con tasso alcolemico rientrante nella fascia prevista dalla lettera c).
"alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria"
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una sanzione pecuniaria.
sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
"non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità"
È richiamata a sostegno della condanna alla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile per genericità il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a reiterare censure già proposte in appello senza confrontarsi con le specifiche risposte contenute nella motivazione della sentenza impugnata.
- Non è sufficiente contestare in astratto la validità degli accertamenti sanitari: quando la decisione di merito indica una richiesta della polizia giudiziaria, una delega al personale sanitario per gli accertamenti specialistici e il consenso prestato dal sanitario, il ricorrente deve confrontarsi specificamente con tali elementi per evitare l'inammissibilità della censura.
- La prova dello stato di ebbrezza può essere valutata mediante un apprezzamento unitario degli esami ematochimici e di ulteriori elementi indiziari, quali l'alito vinoso e lo stato confusionale, purché la motivazione del giudice di merito sia logica, congrua e non manifestamente illogica.
- Le considerazioni tecniche generali sull'incidenza del tempo trascorso tra assunzione dell'alcol e accertamento sul tasso alcolemico devono essere calate nel caso concreto attraverso la valutazione degli altri dati processuali; la loro mera prospettazione astratta non impone l'assoluzione.
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