Cassazione Penale, Sentenza n. 8057/2024 del 23/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva riformato il trattamento sanzionatorio disponendo la condanna per concorso in estorsione aggravata (anche ex art. 416bis.1 c.p.). Il difensore ha dedotto plurime censure: 1) violazione degli artt. 604 e 522 c.p.p. per difetto di correlazione tra imputazione e fatto ritenuto (la ricostruzione di merito avrebbe modificato ruoli e motivo della condotta, evocando un interlocutore non identificato "Massimino" e l'intervento di Morelli Carmine); 2) violazione degli artt. 238bis e 192, comma 3, c.p.p. per uso acritico di sentenze irrevocabili relative a coimputati (Morelli, Coscioni, Battista) senza verificarne il contenuto integrato con le altre prove; 3) vizio di motivazione nella valutazione delle fonti di prova e dell'attendibilità della persona offesa (Zaccariello), omessa considerazione delle discrasie tra dichiarazioni e indagini, e delle alternative difensive (assegno protestato, assenza di collegamenti probatori con Morelli, possibile millanteria del "Massimino"); 4) errata qualificazione giuridica (sarebbe dovuto ricorrere l'art. 629 o essere riqualificato in esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 c.p.); 5) mancato riconoscimento del concorso anomalo ex art. 116, comma 2, c.p.; 6) mancata esclusione dell'aggravante ex art. 416bis.1 (agevolazione e metodo) e mancata considerazione della problematicità della compatibilità del metodo con la vicenda; 7) mancata considerazione dell'ipotesi tentata; 8) richiesta di riconoscimento della lieve entità del fatto alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 120/2023.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. In particolare: il motivo relativo alla violazione del principio di correlazione (art. 522 c.p.p.) è stato dichiarato inammissibile per mancata devoluzione rituale in appello (motivo nuovo non collegato al petitum dell'impugnazione); molte censure (valutazione delle sentenze irrevocabili, attendibilità della persona offesa, qualificazione giuridica, concorso anomalo, aggravante ex art. 416bis.1, ricostruzione fattuale) sono state ritenute manifestamente infondate o già adeguatamente esaminate dai giudici di merito; la Corte ha confermato la valutazione di merito sulla credibilità della persona offesa e sul riscontro delle intercettazioni e degli altri elementi, nonché la sussistenza dell'aggravante di metodo/agevolazione collegata al richiamo alla figura di Morelli. Quanto alla richiesta di applicazione della attenuante della lieve entità richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n.120/2023, la Corte ha ritenuto non applicabile la diminuente perché incompatibile con l'aggravante ex art. 416bis.1. Conseguentemente il ricorso è stato respinto; resta ferma la pena riformulata in appello (anni 5, mesi 4 di reclusione e euro 1.100,00 di multa con concessione delle circostanze attenuanti generiche) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria indicata in dispositivo.
Norme richiamate
D.L. n.137/2020 art. 23, comma 8
Consente la trattazione con contraddittorio cartolare; richiamata per la forma di trattazione del ricorso in Cassazione.
Codice di procedura penale, art. 522
Principio di correlazione fra imputazione e decisione (divieto di alterare il perimetro dell'accusa). Il motivo basato su tale norma è stato dichiarato inammissibile perché la questione non era stata devoluta ritualmente in appello.
Codice di procedura penale, art. 604
Norma richiamata in relazione ai presupposti di impugnazione; la Corte ha ritenuto preclusa la censura per carenza di devoluzione.
Codice di procedura penale, art. 238bis
Limiti e modalità di utilizzabilità delle sentenze irrevocabili in altri procedimenti. La Corte ha ritenuto legittimo l'uso di pronunce irrevocabili come elemento corroborante, purché non siano l'unica base della decisione e siano integrate da altri riscontri probatori.
Codice di procedura penale, art. 192, comma 3
Richiama i criteri di valutazione probatoria; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano effettuato un analitico vaglio delle fonti probatorie.
Aggravante per uso del metodo mafioso e per agevolazione di gruppi criminali: la Corte ha confermato la sussistenza dell'aggravante sulla base del richiamo alla figura di Morelli e del contesto territoriale, escludendo compatibilità con la lieve entità.
Norma che disciplina il reato di estorsione. Richiamata insieme alla giurisprudenza costituzionale che ha permesso l'applicazione dell'attenuante di lieve entità in astratto, ma non nel caso di specie per la presenza dell'aggravante mafiosa.
Attenuante della lieve entità del fatto; la Corte ha ricordato i criteri applicativi (natura, mezzi, modalità, esiguità del profitto) e ha escluso l'applicabilità in presenza di aggravanti mafiose.
Codice penale, art. 116, comma 2
Concetto di concorso anomalo: la Corte ha ritenuto che la presenza di soggetti collegati ad ambienti criminali ed il proposito di usare la coazione escludano la configurabilità del concorso anomalo richiesto dalla difesa.
Esercizio arbitrario delle proprie ragioni: la Corte ha escluso la riqualificazione del fatto in termini di legittimo esercizio di diritto sulla base delle modalità e dei destinatari della coazione.
Codice di procedura penale, art. 585, quarto comma
Disciplina dei "motivi nuovi" in appello: tali motivi devono riferirsi a capi già enunciati nell'atto d'impugnazione originario; la Corte ha richiamato questa regola per dichiarare inammissibile il motivo di correlazione non devoluto.
Codice di procedura penale, art. 591, comma 4
Potere della Cassazione di rilevare d'ufficio l'inammissibilità originaria; applicato per il primo motivo.
Corte Costituzionale, sent. n. 120/2023
Ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 629 nella parte che non prevedeva una diminuzione fino a un terzo per i casi di lieve entità; tuttavia la Corte di Cassazione ha precisato che la riduzione è incompatibile con reati aggravati dal metodo mafioso (art. 416bis.1).
Massime di principio
- Le censure basate su difetti di correlazione tra imputazione e decisione possono essere prese in considerazione solo se correttamente devolute e articolate già nell'appello; motivi nuovi non collegati al petitum sono inammissibili.
- Le sentenze irrevocabili di processi collegati possono essere utilizzate come elemento corroborante ai sensi dell'art. 238bis c.p.p., ma non possono, da sole, sostituire la valutazione diretta delle prove nel processo principale.
- Le valutazioni sulla credibilità della persona offesa e il confronto tra dichiarazioni e intercettazioni sono valutazioni tipiche del giudice di merito; la Cassazione interviene solo se la motivazione è illogica o contraddittoria.
- L'aggravante per metodo mafioso e agevolazione di gruppi criminali (art. 416bis.1) è fattore che tende a escludere l'applicabilità della diminuente per lieve entità: la presenza di profili organizzativi o di evocazione di figure criminali connota il fatto di un grado di offensività incompatibile con la lieve entità.
- Per ottenere il riconoscimento del concorso anomalo (art. 116, comma 2) è necessario dimostrare l'assenza di prevedibilità dell'evento più grave e che questo non derivi da fattori connessi al mandato; la mera dimostrazione di una situazione di fatto non è sufficiente.
- Le richieste di riqualificazione giuridica (es. da estorsione ad esercizio arbitrario di diritti) devono fondarsi su elementi concreti che giustifichino una diversa lettura degli atti e delle modalità esecutive; in loro assenza i giudici di merito legittimamente confermano la qualificazione originaria.
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