Cassazione Penale, Sentenza n. 38240/2024 del 18/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale di Rieti del 12/02/2024 che, in esito al rinvio disposto dalla Corte di cassazione, ha confermato il sequestro preventivo diretto e per equivalente finalizzato alla confisca relativo a profitti di reato tributario (capo 26 e capo 27). I motivi dedotti sono: 1) violazione degli artt. 324 e 309, comma 9, c.p.p., per avere il tribunale del riesame integrato la motivazione originaria (ossia il potere del giudice del riesame di non poter sopperire a motivazione totalmente mancante); 2) violazione degli artt. 178, 179 lett. b) e 321 c.p.p. per violazione del principio devolutivo, poiché il tribunale avrebbe valutato esigenze cautelari non dedotte dal pubblico ministero; 3) violazione degli artt. 125 e 321 c.p.p. per omessa motivazione sul periculum in mora con riferimento ai beni personali dell'indagato Rispoli, ossia mancanza di ragioni specifiche che giustifichino l'anticipazione degli effetti ablatori sul patrimonio personale.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi due motivi e accolto il terzo. In particolare: - Ha affermato che, nel giudizio di rinvio conseguente all'annullamento della Corte di cassazione (ricorso per "saltum"), il tribunale del riesame agisce come giudice del rinvio con piena cognizione e può disporre la misura anche in assenza di una motivazione autonoma nel provvedimento originario; di conseguenza il primo motivo è infondato. - Ha ritenuto che il principio devolutivo non impedisce al giudice del rinvio, investito di piena cognizione, di valutare le esigenze cautelari anche se non erano dettagliatamente allegate dal pubblico ministero; il secondo motivo è infondato. - Ha invece accolto il terzo motivo: il tribunale non ha motivato specificamente il periculum in mora rispetto ai beni personali dell'indagato Rispoli, limitandosi a considerazioni riferibili alla società GDO Logistics; perciò ha annullato l'ordinanza in rapporto al sequestro dei beni di Rispoli e ha disposto il rinvio al Tribunale di Rieti per nuovo giudizio su quel punto. La impugnazione della GDO Logistics è stata invece rigettata e la società condannata alle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n.74 (norme penali tributarie), art. 10-bis
Riferimento al reato di cui al capo 27; la Corte ha ritenuto che, con riferimento a tale capo, la prova documentale era insufficiente in primo esame e che mancava dimostrazione della consegna delle certificazioni ai sostituiti (fumus delicti).
d.lgs. 10 marzo 2000, n.74, art. 10-quater, comma 2
Riferimento al reato contestato al capo 26; il Tribunale aveva ritenuto sussistente il periculum in mora rispetto a questo capo in ragione della continuità societaria e della difficoltà di recupero del profitto.
Norma che disciplina il sequestro preventivo diretto finalizzato alla confisca; il tribunale aveva disposto il sequestro diretto ai sensi di tale norma sulla base della presunta riconducibilità dei profitti alla società.
Norma che prevede il sequestro per equivalente; impiegata dal tribunale per disporre il sequestro sui beni dell'indagato in caso di incapienza dei beni della società.
d.lgs. 10 marzo 2000, n.74, art. 12-bis
Richiamata in connessione con la confisca per equivalente in materia tributaria quale titolo di applicazione del sequestro sui beni dell'indagato.
codice di procedura penale, art. 309, comma 9
Richiamato dai ricorrenti per sostenere che il tribunale del riesame non può integrare una motivazione del tutto mancante; la Corte ha però distinto il caso di rinvio per annullamento operato dalla Cassazione, riconoscendo al giudice del rinvio la piena cognizione.
codice di procedura penale, art. 324, comma 7
Richiamato nella discussione sul rapporto tra il potere del tribunale del riesame e l'annullamento da parte della Cassazione; la Corte ha ritenuto applicabile il principio della piena cognizione del giudice del rinvio.
codice di procedura penale, artt. 125, 178, 179 lett. b), 321
Richiamati in relazione al principio devolutivo e ai limiti della decisione del giudice della misura rispetto alla domanda cautelare del pubblico ministero; la Corte ha precisato che il principio devolutivo non preclude la valutazione piena del giudice del rinvio.
codice di procedura penale, art. 616
Norma che autorizza la condanna alle spese processuali; applicata per condannare la GDO Logistics al pagamento delle spese.
codice di procedura penale, art. 569, comma 4
Riferimento giurisprudenziale al ruolo del tribunale del riesame come giudice del rinvio con piena cognizione dopo annullamento da parte della Cassazione (richiamato in motivazione).
Massime di principio
- Se la Corte di cassazione annulla un provvedimento di sequestro e rinvia, il tribunale del riesame investito del giudizio di rinvio agisce con piena cognizione e può rivalutare le esigenze cautelari anche in assenza di una motivazione autonoma nel precedente decreto.
- Il principio devolutivo non impedisce al giudice del rinvio di valutare ex novo le esigenze cautelari se la Corte di cassazione lo ha rimesso al suo esame; quindi l'assenza di specifiche allegazioni del P.M. non esclude che il giudice del rinvio proceda a motivata valutazione.
- Quando il sequestro è disposto sia sulla società sia sul patrimonio personale dell'amministratore (misura "mista"), il giudice deve motivare specificamente il periculum in mora rispetto ai beni personali; non è sufficiente richiamare elementi riferibili solo alla società.
- La fittizietà degli apparati societari e l'uso di prestanomi possono giustificare il periculum in mora con riferimento al difficile recupero del profitto, ma tali argomentazioni devono essere chiaramente riferite anche al soggetto sul cui patrimonio si vuole operare la misura.
- In ipotesi di confisca diretta e per equivalente, l'anticipazione degli effetti ablatori sul patrimonio personale richiede motivazione puntuale sul rischio di dispersione o sul collegamento economico tra soggetto e profitto del reato.
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