Cassazione Penale, Ordinanza n. 06024/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che, pur confermando nel resto la decisione di primo grado, ha rideterminato la pena in relazione a tre episodi di tentato furto, il primo aggravato dalle circostanze di cui all'art. 625 nn. 2 e 7 c.p. Il ricorso conteneva un unico motivo, con cui si denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva. Secondo il ricorrente, la recidiva sarebbe stata applicata in modo non corretto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che il giudice di merito ha correttamente applicato i principi giurisprudenziali in materia di recidiva, non potendo la valutazione fondarsi solo sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui sono stati commessi, ma dovendo essere svolto un apprezzamento concreto, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p., del rapporto tra il fatto oggetto del giudizio e le precedenti condanne, per verificare se la pregressa condotta criminosa denoti una perdurante inclinazione al delitto e abbia inciso come fattore criminogeno. La motivazione della decisione di merito è stata ritenuta esente da contraddittorietà o manifesta illogicità. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato per qualificare i fatti come tentato furto
richiamato per la fattispecie di furto oggetto dei capi di imputazione
richiamato come fonte delle circostanze aggravanti applicate al primo episodio
indicato come parametro per la valutazione concreta della recidiva, in rapporto alle precedenti condanne e alla personalità criminosa
richiamato per l'applicazione della recidiva contestata nel giudizio di merito
implicitamente richiamato nella parte dispositiva per la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- L'applicazione della recidiva non può essere giustificata in modo automatico sulla sola base della gravità dei fatti o della loro collocazione temporale, ma richiede una valutazione concreta del rapporto tra il nuovo reato e i precedenti penali.
- Ai fini della recidiva il giudice deve verificare, secondo i criteri dell'art. 133 c.p., se la precedente attività criminosa esprima una perdurante inclinazione al delitto e abbia avuto efficacia criminogena rispetto al fatto per cui si procede.
- La motivazione sulla recidiva è censurabile in cassazione solo se risulta mancante, contraddittoria o manifestamente illogica; in presenza di una motivazione congrua, il ricorso è inammissibile se si limita a contestare il merito della valutazione.
- Nel giudizio di legittimità, il vizio dedotto sulla recidiva non è fondato quando il giudice di merito abbia esplicitato le ragioni del proprio convincimento e abbia svolto un apprezzamento individualizzato del caso concreto.
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