Cassazione Civile, Ordinanza n. 11884/2023 del 05/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario confinante)
La controversia
La controversia nasceva da una domanda proposta da un proprietario vicino per ottenere la chiusura di aperture/vedute praticate al primo e secondo piano di un fabbricato appartenente al vicino confinante, ritenute in violazione delle distanze legali. Il Tribunale aveva accolto in parte la domanda e ordinato la chiusura delle aperture; la Corte d'appello, invece, in riforma, aveva rigettato la domanda ritenendo che la zona antistante le aperture fosse un cortile di proprietà comune non condominiale e che quindi trovasse applicazione l'art. 1102 c.c., non la disciplina sulle distanze. Il ricorrente per cassazione ha dedotto: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. e motivazione apparente, perché la Corte d'appello non aveva spiegato da quali elementi traesse la natura comune dell'area; 2) omesso esame di un fatto decisivo relativo alla proprietà esclusiva dell'area interessata; 3) violazione dell'art. 872 c.c. e falsa applicazione dell'art. 1102 c.c., sostenendo che alle vedute verso area comune si applica l'art. 905 c.c. e non la disciplina dell'uso della cosa comune; 4) ancora violazione dell'art. 112 c.p.c. per motivazione meramente apparente, avendo la sentenza richiamato solo l'art. 1102 c.c. senza adeguata indagine sulla natura dell'area.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse affetta da motivazione apparente, perché aveva dato per scontata la natura comune dell'area senza spiegare il percorso argomentativo e senza esaminare compiutamente lo stato dei luoghi. Ha inoltre affermato che, in caso di cortile comune sito fra edifici appartenenti a proprietari diversi, l'apertura di una veduta da una parete di proprietà individuale verso lo spazio comune resta soggetta all'art. 905 c.c., non potendo applicarsi l'art. 1102 c.c. per escludere la disciplina delle distanze; il principio "nemini res sua servit" non opera quando uno dei proprietari sia anche comproprietario dell'altro bene. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, perché riesamini la vicenda applicando i principi indicati e provveda anche sulle spese.
Norme richiamate
la sentenza deve corrispondere ai limiti della domanda e non può essere sorretta da una motivazione solo apparente che non renda percepibile il fondamento della decisione
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è il vizio processuale dedotto per nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
è stato evocato per omesso esame di un fatto decisivo, ma il motivo è rimasto assorbito
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato utilizzato per denunciare violazione/falsa applicazione delle norme sostanziali sulle vedute e sull'uso della cosa comune
richiamato dal ricorrente quale norma violata in tema di conseguenze della violazione delle norme sulle distanze
non si applica per giustificare l'apertura di vedute su cortile comune quando la questione incide sui rapporti tra proprietà contigue e può imporre di fatto una servitù sulla cosa comune
trova applicazione all'apertura di vedute verso spazio comune, anche quando si tratti di cortile comune tra edifici di proprietari diversi
la disciplina delle distanze per le vedute resta applicabile anche verso cortili comuni, secondo la ricostruzione adottata dalla Corte
non esclude la disciplina delle vedute né consente di eludere le distanze quando l'apertura incide sul bene comune come se vi fosse una servitù
la violazione delle norme sulle distanze è fonte delle conseguenze previste dalla disciplina codicistica
richiamato anche come parametro del vizio di motivazione apparente nella sentenza di merito
Massime di principio
- La motivazione è apparente, e quindi nulla, quando la sentenza espone formule assertive o grafica motivazione ma non rende percepibile il fondamento logico-giuridico della decisione, lasciando all'interprete il compito di colmarne le lacune con congetture.
- In tema di vedute, l'apertura realizzata da una proprietà individuale verso un cortile comune tra immobili di proprietari diversi resta soggetta alla disciplina delle distanze e in particolare all'art. 905 c.c., non potendo essere ricondotta automaticamente all'art. 1102 c.c. sull'uso della cosa comune.
- Quando la soluzione della controversia dipende dalla natura comune o esclusiva dell'area prospiciente le aperture, il giudice deve accertare e descrivere in modo puntuale lo stato dei luoghi e i titoli di proprietà, perché tale dato è decisivo ai fini dell'applicazione della norma corretta.
- Il principio "nemini res sua servit" non può essere invocato per escludere la configurabilità di una servitù di veduta su bene comune se il soggetto è anche comproprietario dell'altro fondo, salvo che ricorrano le condizioni effettive di unicità del titolare del fondo servente e dominante.
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