Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 11884/2023 del 05/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario confinante)

La controversia

La controversia nasceva da una domanda proposta da un proprietario vicino per ottenere la chiusura di aperture/vedute praticate al primo e secondo piano di un fabbricato appartenente al vicino confinante, ritenute in violazione delle distanze legali. Il Tribunale aveva accolto in parte la domanda e ordinato la chiusura delle aperture; la Corte d'appello, invece, in riforma, aveva rigettato la domanda ritenendo che la zona antistante le aperture fosse un cortile di proprietà comune non condominiale e che quindi trovasse applicazione l'art. 1102 c.c., non la disciplina sulle distanze. Il ricorrente per cassazione ha dedotto: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. e motivazione apparente, perché la Corte d'appello non aveva spiegato da quali elementi traesse la natura comune dell'area; 2) omesso esame di un fatto decisivo relativo alla proprietà esclusiva dell'area interessata; 3) violazione dell'art. 872 c.c. e falsa applicazione dell'art. 1102 c.c., sostenendo che alle vedute verso area comune si applica l'art. 905 c.c. e non la disciplina dell'uso della cosa comune; 4) ancora violazione dell'art. 112 c.p.c. per motivazione meramente apparente, avendo la sentenza richiamato solo l'art. 1102 c.c. senza adeguata indagine sulla natura dell'area.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse affetta da motivazione apparente, perché aveva dato per scontata la natura comune dell'area senza spiegare il percorso argomentativo e senza esaminare compiutamente lo stato dei luoghi. Ha inoltre affermato che, in caso di cortile comune sito fra edifici appartenenti a proprietari diversi, l'apertura di una veduta da una parete di proprietà individuale verso lo spazio comune resta soggetta all'art. 905 c.c., non potendo applicarsi l'art. 1102 c.c. per escludere la disciplina delle distanze; il principio "nemini res sua servit" non opera quando uno dei proprietari sia anche comproprietario dell'altro bene. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, perché riesamini la vicenda applicando i principi indicati e provveda anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    la sentenza deve corrispondere ai limiti della domanda e non può essere sorretta da una motivazione solo apparente che non renda percepibile il fondamento della decisione

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è il vizio processuale dedotto per nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    è stato evocato per omesso esame di un fatto decisivo, ma il motivo è rimasto assorbito

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è stato utilizzato per denunciare violazione/falsa applicazione delle norme sostanziali sulle vedute e sull'uso della cosa comune

  • art. 872 c.c.

    richiamato dal ricorrente quale norma violata in tema di conseguenze della violazione delle norme sulle distanze

  • art. 1102 c.c.

    non si applica per giustificare l'apertura di vedute su cortile comune quando la questione incide sui rapporti tra proprietà contigue e può imporre di fatto una servitù sulla cosa comune

  • art. 905 c.c.

    trova applicazione all'apertura di vedute verso spazio comune, anche quando si tratti di cortile comune tra edifici di proprietari diversi

  • art. 905 cod. civ.

    la disciplina delle distanze per le vedute resta applicabile anche verso cortili comuni, secondo la ricostruzione adottata dalla Corte

  • art. 1102 cod. civ.

    non esclude la disciplina delle vedute né consente di eludere le distanze quando l'apertura incide sul bene comune come se vi fosse una servitù

  • art. 872 cod. civ.

    la violazione delle norme sulle distanze è fonte delle conseguenze previste dalla disciplina codicistica

  • art. 112 cod. proc. civ.

    richiamato anche come parametro del vizio di motivazione apparente nella sentenza di merito

Massime di principio

  • La motivazione è apparente, e quindi nulla, quando la sentenza espone formule assertive o grafica motivazione ma non rende percepibile il fondamento logico-giuridico della decisione, lasciando all'interprete il compito di colmarne le lacune con congetture.
  • In tema di vedute, l'apertura realizzata da una proprietà individuale verso un cortile comune tra immobili di proprietari diversi resta soggetta alla disciplina delle distanze e in particolare all'art. 905 c.c., non potendo essere ricondotta automaticamente all'art. 1102 c.c. sull'uso della cosa comune.
  • Quando la soluzione della controversia dipende dalla natura comune o esclusiva dell'area prospiciente le aperture, il giudice deve accertare e descrivere in modo puntuale lo stato dei luoghi e i titoli di proprietà, perché tale dato è decisivo ai fini dell'applicazione della norma corretta.
  • Il principio "nemini res sua servit" non può essere invocato per escludere la configurabilità di una servitù di veduta su bene comune se il soggetto è anche comproprietario dell'altro fondo, salvo che ricorrano le condizioni effettive di unicità del titolare del fondo servente e dominante.

Come è indicizzato

MaterieProprietàProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.