Cassazione Civile, Ordinanza n. 21669/2025 del 28/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'agente della riscossione aveva notificato un'intimazione di pagamento relativa a una cartella esattoriale emessa per tassa automobilistica 2008. Il destinatario dell'intimazione l'aveva impugnata sostenendo che la cartella presupposta fosse già stata annullata, con sentenza passata in giudicato, in un precedente giudizio instaurato davanti alla CTP di Roma, e che inoltre il tributo fosse ormai prescritto. In primo grado il ricorso era stato respinto per asserita mancata prova del giudicato della sentenza di annullamento. In appello il contribuente aveva ribadito sia l'avvenuto annullamento della cartella, sia la prova del passaggio in giudicato, e aveva contestato la compensazione delle spese. Davanti alla Corte di cassazione il ricorso è stato proposto solo contro il capo sulle spese: con due motivi si denunciavano violazione degli artt. 324, 115, 116, 112, 91 e 92 c.p.c. e dell'art. 15 d.lgs. 546/1992, oltre a omesso esame di circostanze decisive, sostenendo che la CTR non avrebbe potuto compensare le spese perché l'intimazione era stata emessa nonostante la caducazione definitiva della cartella e la nota mancanza dei relativi presupposti, e perché il giudicato esterno era comunque rilevabile d'ufficio.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto applicabile l'art. 15 d.lgs. 546/1992 nel testo vigente ratione temporis e ha considerato decisivo che nel giudizio fosse stata comunque data prova dell'annullamento giurisdizionale del provvedimento prodromico e che l'agente della riscossione fosse già parte del giudizio definito con giudicato. In tale situazione ha giudicato irrazionale e priva di base legale la compensazione delle spese disposta dalla CTR, poiché il contribuente era stato costretto a difendersi anche contro un'intimazione successiva emessa dopo la caducazione definitiva della cartella. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito condannando l'agente della riscossione al pagamento delle spese dei giudizi di merito e di legittimità.
Norme richiamate
Viene richiamato come parametro del ricorso per cassazione per dedurre violazione di legge e omesso esame di circostanze decisive.
Richiamato in relazione al giudicato esterno e alla sua rilevanza nel processo.
Invocato dal ricorrente in relazione alla valutazione delle prove e delle circostanze prodotte.
Invocato dal ricorrente in relazione alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
Richiamato dal ricorrente nell'ambito delle doglianze sulla decisione del giudice di merito.
Richiamato per sostenere che la parte soccombente dovesse essere condannata alle spese.
Richiamato per contestare la compensazione delle spese disposta dalla CTR.
2. Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate.
La compensazione delle spese nel processo tributario è ammessa solo in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate; nel caso concreto tali presupposti mancavano.
Consente alla Corte, quando non sono necessari ulteriori accertamenti fattuali, di decidere la causa nel merito dopo la cassazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario la compensazione delle spese è consentita solo nei casi tipizzati dalla legge; in mancanza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni specificamente motivate, la compensazione è illegittima.
- Quando un atto impositivo presupposto sia stato già annullato con decisione definitiva in un giudizio in cui era parte anche l'amministrazione, l'emissione di un successivo atto di riscossione privo di presupposti rende ingiustificata la condotta processuale dell'ente e può giustificare la condanna alle spese.
- Se non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito, liquidando anche le spese dei gradi di merito e di legittimità.
- Il giudicato formatosi su una precedente decisione di annullamento dell'atto presupposto assume rilievo decisivo nella valutazione della legittimità dell'ulteriore azione di riscossione e delle conseguenze sulle spese di lite.
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