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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07028/2025 del 16/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore, dipendente di una cooperativa inserita in una catena di appalto e subappalto avente ad oggetto servizi di ristorazione, approvvigionamento di cibi e bevande e smaltimento rifiuti a bordo treni, aveva agito per il pagamento di crediti di lavoro verso il proprio datore e verso i soggetti della filiera, invocando anche la responsabilità del soggetto affidatario e del subcommittente. La Corte d’appello aveva riconosciuto il TFR e altre somme, ma aveva escluso che la responsabilità solidale si estendesse alle indennità per ferie e permessi non goduti, ritenendole non aventi natura esclusivamente retributiva. Il ricorrente ha denunciato violazione di legge, sostenendo che la disciplina applicabile alla fattispecie fosse quella dell’art. 118, comma 6, d.lgs. 163/2006, poiché l’appalto era stato affidato da Trenitalia quale ente aggiudicatore in ambito di servizi pubblici essenziali, con conseguente responsabilità solidale dell’affidatario verso i dipendenti del subappaltatore per tutti gli obblighi contrattuali derivanti dal CCNL, senza distinguere tra poste retributive e risarcitorie. Ha inoltre contestato il mancato riconoscimento della condanna verso i soggetti della filiera anche per ferie e permessi non goduti. In via preliminare, veniva anche chiesta l’integrazione del contraddittorio nei confronti del fallimento della società datrice, richiesta disattesa dalla Corte perché il fallimento non era parte del giudizio di appello e non ricorreva un’ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 331 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto infondata la tesi della Corte territoriale secondo cui la responsabilità solidale ex art. 118, comma 6, d.lgs. 163/2006 sarebbe limitata alle sole voci aventi natura retributiva, affermando invece che la norma impone all’affidatario la responsabilità solidale per l’osservanza, da parte dei subappaltatori, di tutti gli obblighi contrattuali verso i lavoratori, purché gli emolumenti trovino fondamento nel trattamento economico e normativo collettivo applicabile. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 331 c.p.c.

    Il fallimento della società datrice non è stato ritenuto litisconsorte necessario in Cassazione, perché nel giudizio di impugnazione non ricorreva un’ipotesi di cause inscindibili o dipendenti tale da imporre l’integrazione del contraddittorio.

  • art. 113 c.p.c.

    È stato richiamato come norma violata nel motivo di ricorso per censurare l’erronea esclusione della responsabilità dei soggetti della filiera anche per ferie e permessi non goduti.

  • art. 118, comma 6, d.lgs. 163/2006

    "l'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto"

    La responsabilità solidale dell’affidatario si estende all’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali del datore subappaltatore verso i dipendenti, senza distinguere tra voci retributive e risarcitorie, purché abbiano fondamento nel trattamento economico e normativo collettivo.

  • d.lgs. 276/2003

    La Corte richiama la giurisprudenza sul duplice regime di responsabilità, distinguendo la disciplina generale degli appalti da quella speciale applicabile agli appalti di servizi pubblici essenziali.

  • d.lgs. 163/2006

    È stato ritenuto applicabile ratione temporis all’appalto di servizi pubblici essenziali affidato da Trenitalia quale ente aggiudicatore.

Massime di principio

  • Nei contratti di appalto di servizi pubblici essenziali disciplinati dal codice dei contratti pubblici previgente, l’affidatario risponde in solido verso i dipendenti del subappaltatore per tutti gli obblighi contrattuali derivanti dal trattamento economico e normativo collettivo, non solo per le sole voci strettamente retributive.
  • La qualificazione di un’emolumento come non esclusivamente retributivo non esclude, di per sé, la sua inclusione nella responsabilità solidale dell’affidatario se la pretesa trova fondamento nel rapporto di lavoro e nella disciplina collettiva applicabile.
  • Nel giudizio di impugnazione non sussiste litisconsorzio necessario nei confronti del fallimento della parte originaria se questo non era parte del grado precedente e l’eventuale decisione non genera una incompatibilità giuridica con un giudicato già formatosi nei suoi confronti.
  • Quando una norma speciale disciplina la filiera dell’appalto pubblico, la sua portata va letta come estensione della responsabilità dell’affidatario verso i lavoratori dei subappaltatori per l’integrale osservanza del trattamento economico e normativo dovuto.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civileCommerciale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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