Cassazione Civile, Ordinanza n. 32099/2022 del 31/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia riguarda la liquidazione del compenso spettante a un consulente tecnico d'ufficio per l'attività svolta in un giudizio civile avente ad oggetto un appalto relativo a opere portuali. In primo grado il compenso era stato determinato applicando cumulativamente i criteri tabellari previsti per più tipologie di accertamenti, ritenendo che i quesiti affidati al CTU fossero plurimi e autonomi. Su opposizione della società in concordato preventivo, il Tribunale ha invece ritenuto che l'incarico fosse unitario, perché riferito a un unico contratto di appalto e ai relativi sviluppi, e ha quindi ridotto il compenso applicando un solo scaglione tariffario, pur mantenendo l'aumento del 75% per complessità e pregio dell'opera. Il ricorrente ha censurato tale decisione sostenendo che i sei quesiti affidati al consulente riguardassero tre profili distinti e autonomi: analisi dell'appalto ed eventuali errori progettuali, contabilità dell'appalto e valutazione delle riserve risarcitorie; perciò avrebbe dovuto essere riconosciuta la duplicità del compenso secondo gli artt. 2 e 11 del D.M. n. 182/2002.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non si confrontasse con il principio secondo cui l'unicità o pluralità dell'incarico del CTU dipende dall'unicità o pluralità degli accertamenti tecnico-peritali e dalla loro autonomia e interdipendenza, non dalla sola pluralità dei quesiti o delle domande. La valutazione del Tribunale sull'unitarietà dell'incarico è stata qualificata come accertamento di fatto, adeguatamente motivato e quindi non sindacabile in sede di legittimità. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata attività difensiva degli intimati; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
norma posta a fondamento dell'opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso al CTU
art. 2 D.M. n. 182/2002
richiamato dal ricorrente come criterio tabellare per la liquidazione di uno dei compensi asseritamente dovuti
art. 11 D.M. n. 182/2002
ritenuto dal giudice dell'opposizione applicabile al solo incarico unitario, con scaglione massimo per la liquidazione del compenso
consente l'aumento del compenso in ragione della complessità e del pregio dell'opera prestata; nella specie l'aumento del 75% è stato confermato
richiamato per la definizione camerale del ricorso sulla base della proposta del relatore
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
ha giustificato l'atto di presa d'atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- In tema di compenso al consulente tecnico d'ufficio, l'unicità o pluralità dell'incarico si valuta in base all'unicità o pluralità degli accertamenti e delle indagini tecnico-peritali effettivamente svolti, non in base al numero dei quesiti o alla varietà delle domande formulate.
- Quando le diverse prospettive di indagine sul medesimo oggetto tecnico sono tra loro interdipendenti e prive di autonoma e autosufficiente consistenza, l'incarico deve considerarsi unitario e non può dar luogo a una duplicazione di compensi.
- La verifica dell'unitarietà o pluralità dell'incarico peritale costituisce accertamento di fatto, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione o dell'erronea applicazione di legge, non attraverso una richiesta di rivalutazione del merito.
- L'aumento del compenso per complessità e pregio dell'opera non comporta automaticamente la duplicazione degli onorari, se l'attività resta riconducibile a un unico incarico peritale.
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