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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19471/2026 del 28/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per minaccia aggravata. Nel ricorso ha dedotto, da un lato, la violazione dell'art. 606, lett. b), c.p.p. per la pretesa nullità dell'ordinanza con cui era stata respinta l'eccezione di incompetenza del Tribunale monocratico per materia, sostenendo che il fatto sarebbe rientrato nella competenza del giudice di pace; dall'altro, la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, lett. e), c.p.p., contestando la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito e chiedendo una diversa lettura del compendio probatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati. Quanto alla competenza, ha richiamato il principio per cui l'incompetenza a conoscere dei reati appartenenti al giudice di pace deve essere dichiarata dal giudice togato in ogni stato e grado del processo, ma ha rilevato che, nella specie, il reato era stato correttamente attribuito ab origine al giudice togato e l'eventuale riqualificazione sarebbe dipesa da sopravvenute acquisizioni probatorie, con applicazione della perpetuatio iurisdictionis. Quanto al vizio motivazionale, ha ribadito che in sede di legittimità non è consentita una rilettura del materiale probatorio né una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 612, comma 2, c.p.

    Norma incriminatrice del reato per cui è intervenuta la condanna confermata in appello e oggetto del ricorso per cassazione.

  • art. 606, lett. b), c.p.p.

    Motivo di ricorso dedotto per denunciare la violazione di legge in relazione alla pretesa incompetenza del giudice monocratico.

  • art. 606, lett. e), c.p.p.

    Motivo di ricorso dedotto per censurare la manifesta illogicità della motivazione della sentenza di merito.

  • art. 48 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274

    Disciplina richiamata in tema di incompetenza per i reati di competenza del giudice di pace, da dichiararsi dal giudice togato in ogni stato e grado del processo.

  • artt. 23, comma 2, e 24, comma 2, c.p.p.

    Disposizioni richiamate come regime ordinario derogato dalla disciplina speciale sui reati di competenza del giudice di pace.

  • art. 612 c.p.

    Riferimento alla fattispecie di minaccia, qualificata nel testo con aggravante al comma 2.

Massime di principio

  • In tema di competenza, l'incompetenza per materia relativa ai reati attribuiti al giudice di pace deve essere rilevata dal giudice togato in ogni stato e grado del processo; tuttavia, se il fatto è stato correttamente attribuito al giudice ordinario ab origine e la successiva riqualificazione dipende da sopravvenienze probatorie, opera il principio di perpetuatio iurisdictionis.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito attraverso una diversa lettura degli elementi di prova o una ricostruzione alternativa dei fatti rispetto a quella compiuta dai giudici di merito.
  • Il vizio di manifesta illogicità della motivazione è configurabile solo quando il ragionamento decisorio presenti effettive fratture logiche o giuridiche, non quando il ricorrente si limiti a prospettare una diversa interpretazione del compendio probatorio.
  • Quando i motivi di ricorso si risolvono in censure non consentite in sede di legittimità o in argomentazioni in contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza consolidata, il ricorso è dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMinacce
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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