Cassazione Civile, Ordinanza n. 00717/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato imposte su un atto soggetto al regime agevolativo previsto dal d.lgs. n. 99/2004. I giudici di merito avevano annullato l'avviso, ritenendo spettante il beneficio fiscale connesso all'acquisto di terreni agricoli. In cassazione l'Agenzia delle entrate ha proposto un unico motivo per contestare la decisione della CTR, mentre il controricorrente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività ex art. 327 c.p.c. e per difetto di autosufficienza, chiedendone comunque il rigetto nel merito.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondate sia l'eccezione di tardività sia quella di carenza di autosufficienza. Nel merito ha rigettato il ricorso dell'Agenzia, richiamando il principio secondo cui, per il riconoscimento dei benefici fiscali previsti dall'art. 1, comma 4, d.lgs. n. 99/2004 in favore dell'imprenditore agricolo professionale, non è necessario il certificato dell'ispettorato provinciale agrario né la sua produzione entro il termine triennale previsto per la disciplina della piccola proprietà contadina. Poiché nel caso concreto gli altri presupposti del beneficio non erano contestati e l'atto era del 5 aprile 2007, la CTR aveva correttamente annullato l'avviso di liquidazione. La Cassazione ha quindi rigettato il ricorso e condannato l'Agenzia alle spese.
Norme richiamate
Il termine lungo di impugnazione non è stato ritenuto violato, perché nel caso concreto operava la sospensione semestrale prevista da una disciplina sopravvenuta.
art. 11, comma 9, d.l. n. 50/2017
"Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017"
La disposizione è stata applicata per ritenere tempestivo il ricorso cassatorio proposto entro il periodo di sospensione semestrale.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il principio di autosufficienza non va inteso in modo eccessivamente formalistico; è sufficiente l'indicazione specifica degli atti e documenti richiamati, anche mediante riassunto del loro contenuto o trascrizione dei passaggi essenziali.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Ai fini del deposito, è sufficiente che il documento o atto richiamato sia specificamente individuato e collegato alla fase processuale di provenienza.
art. 1, comma 4, d.lgs. n. 99/2004
Ha esteso all'imprenditore agricolo professionale i benefici fiscali della piccola proprietà contadina senza imporre i requisiti previsti per il coltivatore diretto e senza richiedere il certificato dell'ispettorato provinciale agrario.
art. 1 l. n. 604/1954
È richiamato quale disciplina dei benefici fiscali della piccola proprietà contadina estesi al diverso soggetto imprenditore agricolo professionale.
art. 2, n. 1, l. n. 604/1954
I requisiti ivi previsti sono stati ritenuti incompatibili con la figura dell'imprenditore agricolo professionale e quindi non applicabili per negare il beneficio.
art. 3 l. n. 604/1954
È richiamato come norma relativa alla certificazione richiesta nella disciplina originaria, ma non ritenuta necessaria nel nuovo regime agevolativo.
art. 4 l. n. 604/1954
È richiamato come disposizione concernente il termine di produzione della certificazione, escluso per l'imprenditore agricolo professionale nel regime del d.lgs. n. 99/2004.
Massime di principio
- Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione non può essere interpretato in modo eccessivamente formalistico: è sufficiente che gli atti e documenti posti a base delle censure siano specificamente indicati e il loro contenuto sia riassunto o i passaggi essenziali siano trascritti.
- La sospensione straordinaria dei termini di impugnazione prevista da una disciplina sopravvenuta si applica anche al ricorso per cassazione e rende tempestiva l'impugnazione proposta nel periodo di sospensione.
- In materia di agevolazioni fiscali per l'acquisto di terreni agricoli, l'estensione normativa al soggetto imprenditore agricolo professionale comporta l'inapplicabilità dei requisiti formali e sostanziali previsti per il coltivatore diretto quando risultino incompatibili con la nuova figura incentivata.
- Quando la legge speciale non richiede espressamente una certificazione amministrativa quale condizione del beneficio, la mancata produzione di tale certificato non può fondare il recupero dell'imposta se gli altri presupposti agevolativi risultano integrati e non contestati.
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