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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13763/2023 del 31/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 12/07/2022 con cui il GIP, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato la sanzione sostitutiva di 334 ore di lavoro di pubblica utilità (concessa ex art. 186, comma 9-bis C.d.S.) e ha ripristinato la pena originaria (mesi 5 e giorni 10 di arresto e euro 1.750,00 di ammenda) oltre alla sospensione della patente. Il ricorrente, tramite difensore, ha dedotto: a) che la revoca era illegittima perché il lavoro di pubblica utilità era stato effettivamente svolto per 236 ore e parte di tale attività era riferibile a due titoli esecutivi; b) che la decisione del giudice dell'esecuzione si fondava su criteri estranei (apodittici) e non su violazioni concrete degli obblighi connessi al lavoro di pubblica utilità; c) che il giudice non ha valutato né conteggiato correttamente il periodo di lavoro già prestato e avrebbe dovuto rideterminare la pena residua secondo i criteri di ragguaglio previsti dalla normativa vigente. Sono stati richiamati anche art. 165 e 168 c.p. a supporto delle censure.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei termini indicati, ritenendo fondate le doglianze del ricorrente. Ha statuìto che il giudice dell'esecuzione può revocare la pena sostitutiva solo in presenza di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità e non può sindacare vizi originari della decisione del giudice della cognizione. Ha inoltre ritenuto la motivazione del GIP apodittica rispetto al conteggio delle ore e all'entità della violazione, e ha rilevato la mancata applicazione dei criteri di ragguaglio (art. 58 d.lgs. 28/08/2000, n.274) per determinare l'eventuale residuo di pena. Per questi motivi l'ordinanza è stata annullata con rinvio per nuovo esame al giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 9-bis, Codice della Strada (d.lgs. 30/04/1992, n.285)

    "tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita"

    La revoca della sanzione sostitutiva è ammessa solo se sono state violate le obbligazioni connesse allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità; il giudice dell'esecuzione non può sollevare vizi originari della concessione della sostituzione se non sussistono violazioni effettive e comprovate degli obblighi

  • d.lgs. 28 agosto 2000, n.274, art. 58

    Fornisce i criteri per il ragguaglio del periodo di lavoro svolto ai fini del computo della pena sostitutiva: ove sia stato effettivamente prestato lavoro di pubblica utilità, il giudice deve calcolare la pena residua mediante i criteri di proporzione previsti dalla normativa

  • art. 165 c.p.

    Richiamato dalla difesa in relazione alle cause che avrebbero dovuto impedire la revoca; il giudice della Cassazione ha tuttavia sottolineato che le ragioni di revoca devono essere fondate sulla violazione degli obblighi di esecuzione

  • art. 168 c.p.

    Richiamato dalla difesa in ordine alla causa di non imputabilità o inescusabilità dell'inadempimento; la Corte ha evidenziato che il giudice dell'esecuzione deve motivare specificamente l'esistenza di violazioni, non limitarsi ad affermazioni apodittiche

  • d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 (Codice della Strada)

    Normativa richiamata in relazione alla disciplina della sanzione sostitutiva prevista dall'art.186; la Corte precisa che eventuali divieti o limiti presenti nella normativa vanno applicati secondo quanto previsto dalla stessa e non possono essere ricostruiti ex post dal giudice dell'esecuzione in assenza di violazioni concrete

Massime di principio

  • La revoca della pena sostitutiva con lavoro di pubblica utilità è ammessa soltanto se esistono violazioni effettive e motivate degli obblighi connessi all'esecuzione del lavoro: il giudice dell'esecuzione non può rivedere la correttezza originaria della concessione se non sussistono tali violazioni
  • Quando il condannato ha già prestato parte del lavoro sostitutivo, il giudice deve calcolare la pena residua con i criteri di ragguaglio previsti (art.58 d.lgs. n.274) e non disporre automaticamente il ripristino integrale della pena originaria
  • La motivazione del provvedimento di revoca deve essere specifica e non apodittica: va indicato in che cosa consista la violazione, come è stata valutata l'entità della stessa e quali criteri hanno portato al ripristino della pena
  • Non è consentito al giudice dell'esecuzione di fondare la revoca su profili estranei alla disciplina della pubblica utilità (ad es. su generiche osservazioni senza verifica puntuale delle ore effettivamente svolte)
  • La documentazione prodotta dall'U.E.P.E. e da altri uffici deve essere valutata in modo trasparente e computata correttamente, soprattutto quando l'attività svolta può riferirsi a più titoli esecutivi o vi siano interruzioni per motivate ragioni lavorative
  • In caso di dubbio o di motivazione insufficiente, la decisione del giudice dell'esecuzione è annullabile con rinvio per un nuovo esame che, ove del caso, dovrà operare il ragguaglio della pena già scontata

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