Cassazione Penale, Ordinanza n. 37572/2025 del 18/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Lecce che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato il trattamento sanzionatorio per il reato di atti persecutori, confermando per il resto le statuizioni civili. Con il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato; con il secondo motivo lamentava l'insussistenza dell'elemento soggettivo; con il terzo contestava la mancata riqualificazione del fatto in minaccia o molestia; con il quarto motivo deduceva l'inutilizzabilità della trascrizione di una conversazione registrata dalla persona offesa per asserita incompletezza della traduzione dal bulgaro all'italiano.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi tre motivi perché diretti a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio e perché la Corte territoriale aveva già fornito una motivazione puntuale, coerente e corretta sulla sussistenza sia dell'elemento oggettivo sia di quello soggettivo del reato di atti persecutori, valorizzando la credibilità della persona offesa, i riscontri testimoniali e la documentazione acquisita. Ha ritenuto infondato anche il quarto motivo, osservando che la decisione di merito si fondava prevalentemente sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa in contraddittorio e non sulla trascrizione contestata; comunque la difesa non aveva indicato la decisività del documento asseritamente inutilizzabile. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Nessuna condanna alle spese in favore della parte civile, perché la relativa memoria era stata depositata oltre il termine di legge di cui all'art. 611 c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato dalla difesa per prospettare la possibile riqualificazione del fatto in minaccia, ritenuta però non accoglibile.
Richiamato dalla difesa per prospettare la possibile riqualificazione del fatto in molestia, ritenuta però non accoglibile.
Termine di legge per il deposito della memoria della parte civile; il suo mancato rispetto esclude la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese in favore della parte civile.
Non citato espressamente nel testo fornito; non incluso.
Base della condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, secondo il dispositivo richiamato implicitamente dalla decisione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione del fatto rispetto a quella compiuta dal giudice di merito; le censure che mirano a una mera rilettura delle prove sono inammissibili o manifestamente infondate.
- La motivazione è censurabile in cassazione solo quando presenti reali vizi di legittimità; non basta contrapporre una lettura alternativa delle dichiarazioni della persona offesa o delle risultanze istruttorie, se la sentenza di merito ha offerto una motivazione coerente e sorretta da riscontri.
- La contestazione dell'insussistenza dell'elemento oggettivo o soggettivo del reato non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito quando il giudice di appello abbia già spiegato, con motivazione logica e completa, perché ritiene integrati entrambi gli elementi del fatto tipico.
- La richiesta di riqualificazione del fatto in un reato meno grave non può fondarsi su mere asserzioni difensive che non scalfiscano l'impianto motivazionale della sentenza impugnata.
- L'eccezione di inutilizzabilità di un atto processuale deve indicare specificamente l'atto viziato e spiegare la sua decisività nel complessivo ragionamento probatorio; in difetto, il motivo è generico e non può essere accolto.
- Quando la decisione impugnata si fonda in via prevalente su prove autonome rispetto all'atto contestato come inutilizzabile, la dedotta invalidità di quest'ultimo non è decisiva ai fini dell'annullamento.
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