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Sentenza

Sentenza del 12/06/2020 n. 11310 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di accertamento per la TIA relativa al 2009. La CTR del Lazio, con sentenza n. 1031/39/15 depositata il 19 febbraio 2015, aveva accolto l’appello di L.A. s.p.a. e respinto il ricorso della contribuente, ritenendo legittima la delibera del Comune di Latina n. 44 del 2006 istitutiva della TIA1. La ricorrente ha dedotto: (1) violazione dell’art. 238 del d.lgs. n. 152/2006, sostenendo che dal 29 aprile 2006 non fosse più possibile istituire la TIA1 e che la disciplina transitoria consentisse soltanto di mantenere le discipline tariffarie già vigenti; (2) omesso esame della contestazione secondo cui l’avviso applicava tariffe diverse da quelle deliberate dal Comune. La resistente è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Latina con sentenza n. 105 del 7 dicembre 2016, dopo la notifica del ricorso per cassazione.

La decisione

La Cassazione ha stabilito che il fallimento della resistente, intervenuto dopo la notifica del ricorso, non interrompe il giudizio di legittimità, che è retto dall’impulso d’ufficio; la riassunzione era quindi inutile. Ha accolto il primo motivo: dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 152/2006, il 29 aprile 2006, la TIA1 era soppressa e il Comune di Latina non poteva istituirla con la delibera del 30 maggio 2006. La disciplina transitoria conservava soltanto le regolamentazioni e i provvedimenti attuativi già vigenti, non autorizzava nuovi passaggi dalla TARSU alla TIA1. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha cassato la sentenza della CTR e deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente contro l’avviso TIA 2009. Le spese dell’intero giudizio sono state integralmente compensate per le obiettive incertezze normative e giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • Art. 238, commi 1 e 11, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    «La tariffa di cui al D.lgs 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, è soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11.»

    La TIA1 è stata soppressa dal 29 aprile 2006. La previsione transitoria del comma 11 mantiene temporaneamente le discipline regolamentari già vigenti in attesa della nuova tariffa, ma non consente ai Comuni di istituire ex novo la TIA1 o di passare alla TIA1 dopo la soppressione.

  • Art. 264, comma 1, lett. i), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    «Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 cit., continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto»

    La continuità normativa riguarda i provvedimenti attuativi già adottati in base al decreto Ronchi e li conserva sino ai corrispondenti atti della nuova disciplina. Non prolunga il potere di istituire la TIA1 dopo la sua soppressione.

  • Art. 384 c.p.c.

    La Corte può decidere la causa nel merito dopo la cassazione quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto e non restano profili controversi rilevanti; qui ha quindi accolto direttamente il ricorso originario della contribuente.

  • Artt. 299 e ss. c.p.c.

    «Il giudizio di legittimità è infatti dominato dall'impulso d'ufficio e pertanto non trova in esso applicazione l'istituto dell'interruzione del processo, previsto per le ipotesi disciplinate dall'art. 299 e ss. c.p.c.»

    Nel giudizio di cassazione il fallimento di una parte non determina l’interruzione del processo secondo le regole ordinarie, poiché il giudizio prosegue d’ufficio.

Massime di principio

  • Quando una norma sopprime una tariffa e conserva transitoriamente le discipline regolamentari già vigenti, la salvaguardia non equivale a un’autorizzazione a istituire ex novo la tariffa soppressa o a passare ad essa dopo la data di soppressione.
  • Per stabilire se un Comune potesse applicare una tariffa, occorre distinguere tra la prosecuzione di un regime già validamente vigente e l’adozione di una nuova delibera istitutiva dopo la soppressione della tariffa: solo la prima può rientrare nella clausola transitoria descritta dalla sentenza.
  • Nel giudizio di cassazione, secondo la decisione, il fallimento di una parte sopravvenuto alla notifica del ricorso non interrompe il processo; la riassunzione conseguente non è necessaria.
  • Se un motivo di ricorso comporta già la cassazione della decisione e l’accoglimento della domanda originaria, gli ulteriori motivi possono essere dichiarati assorbiti quando il loro esame diviene superfluo.
  • La Corte può definire direttamente la controversia nel merito dopo la cassazione se i fatti necessari sono già accertati e non occorrono ulteriori verifiche.

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