Cassazione Penale, Sentenza n. 17001/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la responsabilità penale di Pasquale Clemente, direttore responsabile del quotidiano "Roma", per il reato di diffamazione aggravata (artt. 57 e 595, comma 3, c.p.) in relazione all'articolo del 16/11/2016 intitolato "Assolti in appello Donato Tanzillo e Guglielmo Moccia", contenente l'affermazione: "Acerra. Si è concluso ieri il secondo grado di giudizio nei confronti di Donato Tanzillo e Guglielmo Moccia, esponenti della criminalità acerrana sin dalla fine degli anni 90". Il ricorrente deduceva: vizi motivazionali e erronea applicazione dell'art. 595, comma 3, c.p.; violazione dell'art. 51 c.p. (scriminanti); vizio procedurale per mancata acquisizione dell'originale del quotidiano e per valutazione della comunicazione nel suo complesso (titoli, fotografie, pubblicità, contesto editoriale); rilevava la verità dei fatti, l'interesse pubblico, la contenzione formale e l'assenza di richiesta di rettifica; lamentava infine errori nella dosimetria della pena, sostenendo che la scelta della pena base fosse sproporzionata, che la frase fosse frutto di distrazione e che la personalità dell'imputato non fosse pertinente a titolo di colpa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo privo di specificità: il ricorso non ha indicato quali elementi del contesto editoriale avrebbero neutralizzato l'affermazione chiaramente falsa e diffamatoria che attribuiva a Guglielmo Moccia lo status di "esponente della criminalità acerrana sin dalla fine degli anni 90". Ha affermato che non è obbligatoria l'acquisizione dell'originale della pubblicazione in assenza di contestazioni specifiche sul suo contenuto e ha precisato che la pubblicazione di una rettifica non scrimina dal reato, potendo solo attenuare la sanzione pecuniaria. Quanto alla pena, ha ritenuto infondata la censura: la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito in conformità agli artt. 132 e 133 c.p. e la valutazione effettuata (anche con riferimento alla personalità dell'imputato e ai suoi precedenti specifici per diffusioni analoghe) non è risultata illogica. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile; si è confermata la pronuncia di responsabilità (e, per quanto risultava in fatto, la multa rideterminata in 5.000 euro disposta in appello).
Norme richiamate
norma applicata per configurare la diffamazione aggravata per l'attribuzione di un fatto determinato (in particolare l'attribuzione di appartenenza a criminalità organizzata), ritenuta integrata dalla frase contestata
richiamato congiuntamente all'art. 595; riguarda la continuazione o la disciplina delle pene a titolo di concorso di reati e viene indicato nel capo di imputazione
invocato come scriminante (es. esercizio di un diritto o altro stato che escluda il fatto criminoso); la Corte ha ritenuto la deduzione non sviluppata e non convincente
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
richiama i limiti entro i quali è stato articolato il ricorso per cassazione (specificazione dei motivi ammessi)
principio applicato per richiamare la discrezionalità del giudice nella determinazione della pena base
richiamato per i criteri di determinazione della pena in relazione agli aumenti e diminuzioni per circostanze; giustifica la valutazione discrezionale del giudice di merito
la Corte ricorda che la pubblicazione di una rettifica (art. 8) non esclude il reato già commesso, ma può avere rilievo attenuante ai fini della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 12
norma processuale applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso
Massime di principio
- Se un articolo attribuisce falsamente a una persona il ruolo di 'esponente' di attività criminale, l'attribuzione falsa è valutata con rilievo autonomo e può integrare la diffamazione aggravata anche se l'articolo complessivamente parla di un'assoluzione.
- Non è automaticamente necessario depositare l'originale del giornale in dibattimento: l'acquisizione dell'originale è richiesta solo se la parte pone contestazioni specifiche sul contenuto o sulla genuinità della pubblicazione.
- La pubblicazione di una rettifica non elimina il reato già commesso; può invece avere effetto attenuante nella determinazione della sanzione pecuniaria ai sensi della legge sulla stampa.
- Verità dei fatti, interesse pubblico alla notizia e continenza formale sono possibili scriminanti o giustificazioni, ma devono essere provate e motivate in modo specifico: l'enunciazione generica di tali elementi nel ricorso è insufficiente.
- La determinazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito in base agli artt. 132 e 133 c.p.; le critiche alla congruità della pena in cassazione sono ammissibili solo se dimostrano arbitrarietà o illogicità.
- In situazioni analoghe è utile raccogliere e conservare: il testo integrale e l'eventuale originale della pubblicazione, il contesto editoriale (pagine, foto, pubblicità), le prove della verità del fatto narrato, le ragioni di interesse pubblico e le misure correttive adottate (es. richiesta di rettifica tempestiva), oltre a documentare la diligenza editoriale per dimostrare l'assenza di colpa grave.
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