Cassazione Penale, Sentenza n. 23429/2024 del 11/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli che, in sede esecutiva, aveva riconosciuto la continuazione soltanto tra i reati oggetto delle sentenze nn. 3 e 4, rigettando invece la richiesta di riconoscimento della continuazione tra le altre condanne. Aquilone deduceva violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e carenza motivazionale, sostenendo che era stata prodotta nuova documentazione (tra cui il riconoscimento della continuazione in favore di altro condannato, Ulderico Ciccarelli) a conferma dell'unità del disegno criminoso che avrebbe avvinto le diverse condanne concernenti la sua partecipazione al clan dei Casalesi (Fazione Zagaria e poi Fazione Schiavone). Chiedeva quindi che fosse riconosciuta la continuazione tra tutte le sentenze.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato il principio secondo cui l'esclusione della continuazione decisa dal giudice della cognizione preclude al giudice dell'esecuzione di riconoscere, in sede esecutiva, il vincolo di continuazione per quel reato associativo rispetto ad altri reati. Ha ritenuto irrilevante, per il ricorrente, il riconoscimento operato in favore di un altro condannato per una fattispecie sovrapponibile, data la diversa posizione processuale di quest'ultimo. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.).
Norme richiamate
Norma che disciplina la richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; interpretata nel senso che il giudice dell'esecuzione non può riconoscere la continuazione quando questa era stata esclusa in sede di cognizione (effetto preclusivo della decisione di cognizione).
Richiamato nel quadro delle doglianze sulla determinazione della pena in presenza di continuazione; la Corte non ha accolto la violazione prospettata poiché la valutazione della continuazione posta in essere dal giudice della cognizione è preclusiva.
Norma sostanziale relativa all'associazione di tipo mafioso; citata perché alcune delle condanne rilevanti riguardavano reati ex art. 416-bis, la cui qualificazione e relazione con altri reati è stata oggetto della richiesta di continuazione.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme che indicano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio motivazionale) invocate dal ricorrente; la Corte le ha ritenute inapplicabili per l'inammissibilità del ricorso, essendo richiesta una diversa valutazione fattuale non rimessa alla cassazione.
Norma che consente la condanna alle spese e ad una somma a favore della Cassa delle ammende per ricorsi infondati o temerari; applicata per condannare il ricorrente a versare euro 3.000.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata in relazione ai limiti di riproduzione del motivo di ricorso; il ricorso è stato trattato nei limiti consentiti dalle disposizioni di coordinamento.
Richiamato perché il ricorso è disciplinato dall'art. 611 (trattazione in camera di consiglio non partecipata), con conseguente rigetto dell'istanza di trattazione orale.
Massime di principio
- La decisione di un giudice della cognizione che esclude la continuazione ha efficacia preclusiva assoluta nei confronti del giudice dell'esecuzione: non è consentito che quest'ultimo riconosca la continuazione quando è stata già negata in sede di cognizione per lo stesso reato associativo.
- Documentazione o riconoscimenti di continuazione riferiti a posizioni di terzi non vincolano automaticamente la posizione di un altro condannato: la rilevanza probatoria dipende dalla identità della posizione processuale e dalla possibilità di ricondurre effettivamente gli elementi al caso del ricorrente.
- In sede di cassazione l'oggetto dell'esame è di carattere di diritto e di legittimità; non è il luogo per chiedere una rivalutazione de novo degli elementi di fatto o una diversa ponderazione probatoria già effettuata dal giudice di merito.
- Per massimizzare le possibilità di successo nel riconoscimento della continuazione è fondamentale far valere la richiesta e produrre tutte le prove rilevanti già nella fase di cognizione: se la continuazione viene negata allora difficilmente potrà essere riconosciuta in esecuzione.
- La presentazione di un nuovo elemento documentale in fase esecutiva, soprattutto se riconducibile a vicende processuali di terzi, ha scarse probabilità di mutare una valutazione di continuità già definitiva in sede cognitiva.
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