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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06517/2026 del 17/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione relativa agli arresti domiciliari subiti dal 18/12/2019 al 13/01/2020 (27 giorni). D'Ambrosio era stato indagato e sottoposto a misura cautelare per delitti connessi a illecita concorrenza con metodo mafioso/camorristico (artt. 110, 513-bis e 416-bis.1 c.p.) sulla base, in parte, di intercettazioni e di frequentazioni con soggetti (Walter Castagna, Salvatore Lo Bosco) con precedenti. La Corte di appello aveva rigettato la domanda ritenendo ostativa la "colpa grave" del ricorrente per l'ambiguità delle frequentazioni, ritenute indizi di complicità e concause della misura cautelare. D'Ambrosio impugnava sostenendo, tra l'altro, che molte intercettazioni erano state dichiarate inutilizzabili nel giudizio di merito e che le frequentazioni non erano state adeguatamente provate né motivate come concausa della misura.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso per cassazione in parte decisivo: ha ritenuto infondato il primo profilo relativo all'inutilizzabilità delle intercettazioni rispetto al capo 513-bis (poiché l'inutilizzabilità era stata dichiarata solo per l'art. 361 c.p. e non per il 513-bis), ma ha accolto il secondo profilo rilevando insufficiente motivazione da parte della Corte di appello circa la relazione di concausalità tra le "frequentazioni ambigue" e l'adozione della misura cautelare. Per tale motivo la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno, ordinando di fornire motivazione specifica sulla rilevanza e sulla concausalità delle frequentazioni rispetto all'adozione della misura cautelare.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Disciplina la preclusione al risarcimento per ingiusta detenzione in caso di dolo o colpa grave del richiedente; la Corte precisa che la colpa grave va valutata ex ante e richiede motivazione specifica se ritenuta ostativa.

  • art. 513-bis cod. pen.

    Fatto contestato al ricorrente (illecita concorrenza con minaccia o violenza); la sentenza chiarisce che le intercettazioni non erano state ritenute inutilizzabili rispetto a questo reato, quindi potevano essere valutate ai fini della colpa grave.

  • art. 361 cod. pen.

    Nel caso concreto le intercettazioni sono state dichiarate inutilizzabili solo con riferimento a questo articolo, con implicazioni sulla utilizzabilità selettiva delle intercettazioni nei diversi capi di imputazione.

  • art. 266 cod. proc. pen.

    Richiamato indirettamente per il limite edittale che incide sulla possibilità di utilizzare le intercettazioni; la decisione distingue gli effetti dell'inutilizzabilità in relazione ai singoli reati.

  • Giurisprudenza rilevante (ex multis: Sez. U., n. 1153 del 30/10/2008 Racco; Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024 Pellizza; Sez. 4, n. 19432 dell'08/04/2025 Moati; Sez. 4, n. 28441 del 03/07/2025 Fiore)

    Principi consolidati: il giudice della riparazione valuta autonomamente ed ex ante la condotta del richiedente; le 'frequentazioni ambigue' possono integrare colpa grave solo se motivate e in relazione di concausalità con la misura cautelare; le intercettazioni inutilizzabili nel giudizio di merito non possono essere automaticamente valorizzate nel giudizio di riparazione, salvo distinzione per singoli reati.

Massime di principio

  • Il giudice che decide sulla riparazione per ingiusta detenzione deve valutare la condotta del richiedente con un giudizio ex ante e autonomo rispetto al processo penale di merito; non si chiede se la condotta integri reato, ma se abbia creato la falsa apparenza della sua configurabilità.
  • Le 'frequentazioni ambigue' possono ostare al risarcimento solo se è specificamente motivato come tali frequentazioni abbiano contribuito, in modo concausale, a determinare l'adozione della misura cautelare; la mera frequentazione non è di per sé sufficiente.
  • L'utilizzabilità delle intercettazioni va valutata con riferimento a ciascun capo di imputazione: se nel giudizio di merito sono state dichiarate inutilizzabili solo per alcuni reati, esse possono rimanere utilizzabili per altri capi e per la valutazione della colpa grave, salvo diversa statuizione motivata.
  • La condotta rilevante ai fini dell'ostatività può essere sia extraprocedimentale sia processuale; tuttavia il giudice della riparazione deve motivare l'effettiva incidenza di tali comportamenti sulla decisione dell'autorità cautelare.
  • Se la motivazione della Corte territoriale è carente sul nesso di causalità tra condotta del richiedente e misura cautelare, la Cassazione annulla e rinvia per nuovo giudizio affinché sia fornita valutazione specifica e congrua.

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