Cassazione Civile, Ordinanza n. 17149/2026 del 31/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitori)
La controversia
La controversia nasce da un’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta da un creditore che assumeva di essere titolare di un credito verso uno dei coniugi per il pagamento del corrispettivo della cessione di quote sociali. Il creditore chiedeva di rendere inefficace nei suoi confronti la vendita di un terreno, alienato dai coniugi in regime di comunione legale al figlio a un prezzo ritenuto vile. I convenuti contestavano il credito, sostenendo che il debito fosse stato rideterminato in misura inferiore e che gli assegni fossero illegittimamente protestati; la moglie chiedeva anche la riforma della condanna alle spese. In appello la corte territoriale ha ritenuto esistente il credito nella misura di euro 650.000, ha ravvisato eventus damni, scientia damni e consilium fraudis, e ha confermato la revocatoria. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, violazione delle norme sull’interpretazione e sulla simulazione del contratto, sostenendo che il definitivo del 2009 avesse sostituito il preliminare e che la scrittura del 2012 non potesse valere come controdichiarazione; con il secondo motivo, limitatamente alla moglie, hanno censurato la sua condanna alle spese, essendo essa estranea al rapporto obbligatorio dedotto in giudizio e risultando l’accoglimento della revocatoria solo parziale, limitato alla quota del debitore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché volto, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione di merito dell’interpretazione dei documenti contrattuali; ha inoltre ritenuto nuova e quindi inammissibile la censura sulla simulazione, nonché generica quella sulla violazione dell’art. 1351 c.c. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo erronea la condanna della moglie alle spese di lite, poiché non era creditrice né debitrice nel rapporto dedotto e la revocatoria era stata accolta solo nei limiti della quota del debitore alienante. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle spese relativo alla moglie, con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
È la base dell’azione revocatoria ordinaria; i presupposti dell’inefficacia dell’atto dispositivo vanno valutati con riferimento alla posizione del debitore alienante e del terzo acquirente.
La censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità, poiché non era stata adeguatamente illustrata né raffrontata con la motivazione impugnata.
L’interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo la violazione dei canoni ermeneutici, non una mera contrapposizione di lettura del testo negoziale.
La deduzione sulla simulazione è stata ritenuta nuova e quindi inammissibile, perché non risultava trattata nella sentenza impugnata né adeguatamente allegata come questione già proposta in merito.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla cessione di quote sociali, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché risolta in un dissenso sulla ricostruzione fattuale e negoziale.
Richiamato dalla corte territoriale per sottolineare che l’atto di disposizione aveva diminuito la garanzia patrimoniale del debitore.
Le spese di lite seguono la soccombenza; tuttavia non può essere condannata alle spese una parte estranea al rapporto obbligatorio e non soccombente rispetto alla domanda revocatoria, quando l’accoglimento opera solo nei confronti del debitore.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge non può essere usata per sollecitare una nuova interpretazione dei fatti o dei documenti, pena l’inammissibilità del motivo.
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il ricorso deve indicare specificamente le norme asseritamente violate e il contenuto della violazione, altrimenti la censura è inammissibile.
Massime di principio
- In cassazione l’interpretazione degli atti negoziali compiuta dal giudice di merito è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica, non per la mera preferenza di una diversa lettura del testo o della volontà delle parti.
- La deduzione di simulazione o di altre questioni non esaminate nella sentenza impugnata richiede una puntuale allegazione dell’avvenuta deduzione nei gradi di merito e l’indicazione degli atti processuali rilevanti; in difetto, la censura è inammissibile per novità.
- Il motivo di ricorso per violazione di legge deve essere specifico: occorre indicare la norma violata, spiegarne il precetto e confrontarlo con la motivazione impugnata; non è sufficiente un richiamo generico o apodittico.
- Nell’azione revocatoria, la soccombenza sulle spese va rapportata all’effettiva posizione processuale e sostanziale delle parti rispetto alla domanda: chi non è debitore né destinatario dell’azione non può essere automaticamente considerato soccombente.
- L’accoglimento parziale di una domanda revocatoria, limitato alla quota o al bene di pertinenza del debitore, non giustifica di per sé la condanna alle spese di soggetti estranei al rapporto creditore-debitore
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