Cassazione Penale, Sentenza n. 12743/2022 del 05/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha parzialmente accolto l'istanza di continuazione per due rapine (Novara e Piacenza, 5 e 12 aprile 2002) e ha invece respinto la continuazione per una rapina antecedente (Cassino, 30 gennaio 2002). Il ricorrente contestava la esclusione della continuazione per la rapina di Cassino, rilevando breve lasso temporale complessivo e richiamando elementi fattuali di collegamento (tra cui il possesso, anche in quella rapina, di una pistola giocattolo analoga a quella usata in un'altra rapina). Denunciava inoltre contraddittorietà della motivazione che valorizzava la diversa area geografica, mentre le rapine ritenute continuative si erano svolte in località diverse (Piacenza e Novara). Il ricorso deduceva violazione di legge (art. 81 c.p. e art. 671 c.p.p.) e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che i motivi proposti fossero in realtà censure rivalutative dei fatti e della motivazione del giudice dell'esecuzione, cioè richieste di revisione del merito non consentite in sede di legittimità. La Corte ha confermato l'interpretazione del giudice dell'esecuzione: la distanza temporale (oltre due mesi) e la rilevante distanza geografica (Cassino distante oltre 600 km da Piacenza/Novara) ostano al riconoscimento di un unico progetto criminoso unitario; la ripetizione di reati dello stesso tipo è stata qualificata come tendenza a delinquere e non come continuità esecutiva unitaria. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato in relazione all'istituto della continuazione: la norma è considerata nel contesto della valutazione della sussistenza di un 'unico disegno criminoso' tra più reati
Norma richiamata nella procedura di accertamento della continuazione in sede esecutiva; utilizzata come riferimento procedurale per l'istanza di continuazione
art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Richiamata in relazione ai motivi di cassazione: il ricorso denunciava vizi di motivazione e violazione di legge, ma la Corte ha ritenuto che tali censure si traducessero in una rivalutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità
Norma applicata per la condanna alle spese e all'oblazione in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al versamento di una somma alla cassa delle ammende
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 2000
Riferimento giurisprudenziale utilizzato per escludere l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità; la Corte richiama il principio relativo all'onere delle sanzioni per ricorsi inammissibili
Massime di principio
- La continuazione in executivis richiede la prova di un "unico disegno criminoso" unitario: la mera somiglianza delle condotte o la ripetizione di reati dello stesso tipo non sono sufficienti a dimostrarlo
- Il fattore cronologico è altamente rilevante: intervalli temporali significativi tra gli episodi (anche oltre alcuni mesi) possono escludere la continuità programmatica e indirizzare verso la qualificazione come tendenza a delinquere
- La distanza geografica tra i luoghi di commissione può essere un indice ostativo alla continuazione quando le località non siano contigue e rendano meno plausibile un progetto criminoso unitario
- Elementi fattuali isolati (es. possesso di oggetti simili) possono essere indizi ma non prevalgono sui connotati temporali e geografici nel valutare la continuità: la loro rilevanza va valutata nel quadro complessivo probatorio
- In Cassazione l'impugnazione non può trasformarsi in una nuova valutazione di merito: censure che sostanzialmente chiedono la riconsiderazione dei fatti e della motivazione del giudice di merito sono inammissibili
- Ricorsi inammissibili possono comportare condanne alle spese e al pagamento di somme alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; l'assenza di malafede non esclude automaticamente tali conseguenze
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