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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12743/2022 del 05/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha parzialmente accolto l'istanza di continuazione per due rapine (Novara e Piacenza, 5 e 12 aprile 2002) e ha invece respinto la continuazione per una rapina antecedente (Cassino, 30 gennaio 2002). Il ricorrente contestava la esclusione della continuazione per la rapina di Cassino, rilevando breve lasso temporale complessivo e richiamando elementi fattuali di collegamento (tra cui il possesso, anche in quella rapina, di una pistola giocattolo analoga a quella usata in un'altra rapina). Denunciava inoltre contraddittorietà della motivazione che valorizzava la diversa area geografica, mentre le rapine ritenute continuative si erano svolte in località diverse (Piacenza e Novara). Il ricorso deduceva violazione di legge (art. 81 c.p. e art. 671 c.p.p.) e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che i motivi proposti fossero in realtà censure rivalutative dei fatti e della motivazione del giudice dell'esecuzione, cioè richieste di revisione del merito non consentite in sede di legittimità. La Corte ha confermato l'interpretazione del giudice dell'esecuzione: la distanza temporale (oltre due mesi) e la rilevante distanza geografica (Cassino distante oltre 600 km da Piacenza/Novara) ostano al riconoscimento di un unico progetto criminoso unitario; la ripetizione di reati dello stesso tipo è stata qualificata come tendenza a delinquere e non come continuità esecutiva unitaria. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato in relazione all'istituto della continuazione: la norma è considerata nel contesto della valutazione della sussistenza di un 'unico disegno criminoso' tra più reati

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella procedura di accertamento della continuazione in sede esecutiva; utilizzata come riferimento procedurale per l'istanza di continuazione

  • art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione ai motivi di cassazione: il ricorso denunciava vizi di motivazione e violazione di legge, ma la Corte ha ritenuto che tali censure si traducessero in una rivalutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese e all'oblazione in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al versamento di una somma alla cassa delle ammende

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 2000

    Riferimento giurisprudenziale utilizzato per escludere l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità; la Corte richiama il principio relativo all'onere delle sanzioni per ricorsi inammissibili

Massime di principio

  • La continuazione in executivis richiede la prova di un "unico disegno criminoso" unitario: la mera somiglianza delle condotte o la ripetizione di reati dello stesso tipo non sono sufficienti a dimostrarlo
  • Il fattore cronologico è altamente rilevante: intervalli temporali significativi tra gli episodi (anche oltre alcuni mesi) possono escludere la continuità programmatica e indirizzare verso la qualificazione come tendenza a delinquere
  • La distanza geografica tra i luoghi di commissione può essere un indice ostativo alla continuazione quando le località non siano contigue e rendano meno plausibile un progetto criminoso unitario
  • Elementi fattuali isolati (es. possesso di oggetti simili) possono essere indizi ma non prevalgono sui connotati temporali e geografici nel valutare la continuità: la loro rilevanza va valutata nel quadro complessivo probatorio
  • In Cassazione l'impugnazione non può trasformarsi in una nuova valutazione di merito: censure che sostanzialmente chiedono la riconsiderazione dei fatti e della motivazione del giudice di merito sono inammissibili
  • Ricorsi inammissibili possono comportare condanne alle spese e al pagamento di somme alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; l'assenza di malafede non esclude automaticamente tali conseguenze

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