Cassazione Penale, Ordinanza n. 41115/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
I due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 27 novembre 2024. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 192 e 438 c.p.p. e all'art. 69 c.p., ma le censure erano sostanzialmente dirette a contestare l'insufficienza del compendio probatorio posto a base della condanna e a sollecitare una diversa valutazione di rilevanza e attendibilità delle risultanze processuali, in particolare della deposizione della persona offesa. La Corte rileva che tali doglianze riproponevano questioni già dedotte in appello e già motivate dalla Corte territoriale con argomenti congrui, inclusa la considerazione che il giudizio di responsabilità non si fondava solo sulle dichiarazioni della persona offesa ma anche su ulteriori riscontri probatori. Inoltre, la censura sull'attendibilità della persona offesa mirava a una rivalutazione del merito preclusa in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che il motivo non fosse formulato nei termini consentiti, perché tendeva a ottenere un nuovo giudizio sul materiale probatorio e sull'attendibilità della persona offesa, attività riservata al giudice di merito. Conseguentemente ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di assistenza e difesa della parte civile costituita Francesco Parisi, liquidate in euro 2.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
richiamato dalla difesa a sostegno di una censura sul valore probatorio, ma ritenuto inconferente rispetto al reale contenuto delle doglianze, dirette in sostanza a una rivalutazione del merito.
richiamato nel motivo di ricorso, ma non decisivo; la Corte lo considera parte della formulazione del motivo senza che ciò ne renda ammissibile il contenuto sostanziale.
richiamato in modo inconferente rispetto alle argomentazioni sviluppate a specificazione del motivo.
art. 591, comma 1, lett. c, c.p.p.
norma posta a fondamento della declaratoria di inammissibilità per difetto dei requisiti del ricorso, in assenza di un effettivo confronto con le ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito dedurre doglianze che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, mirino in realtà a contestare l'insufficienza della prova o a ottenere una diversa valutazione di attendibilità delle risultanze processuali.
- È inammissibile il ricorso che si limiti a riproporre questioni già dedotte in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e con le ragioni logiche e giuridiche poste a base della decisione.
- La valutazione della credibilità della persona offesa costituisce apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito e non è rivalutabile in sede di legittimità, salvo manifeste contraddizioni della motivazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile per il grado di legittimità.
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