Cassazione Civile, Ordinanza n. 16831/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia riguarda la domanda di un dipendente di ottenere il riconoscimento e la liquidazione di un'indennità perequativa e di ulteriori differenze retributive, calcolate mediante raffronto tra il trattamento economico percepito presso l'università e quello di un lavoratore comparabile del comparto sanità. In appello la domanda era stata respinta sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, ritenute corrette perché fondate sul confronto tra voci retributive omogenee e fisse del trattamento economico fondamentale, con esclusione di indennità legate a particolari modalità di svolgimento delle mansioni e di voci variabili come straordinari e indennità di rischio. Il ricorrente ha proposto cinque motivi: (1) omesso esame della censura relativa al criterio di calcolo dell'indennità, sostenendo che il CTU avrebbe erroneamente incluso o escluso determinate indennità; (2) violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere la Corte d'appello ritenuto non contestati i conteggi del CTU sulla RIA, nonostante le dedotte contestazioni; (3) ulteriore violazione dell'art. 115 c.p.c. per aver recepito il computo delle voci variabili della retribuzione; (4) analogo vizio per il mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili perché privi dei requisiti di specificità e localizzazione ex art. 366 n. 6 c.p.c., oppure perché diretti a sollecitare una diversa valutazione di merito non consentita in sede di legittimità; ha inoltre rilevato che la richiesta di rinnovo della CTU era implicitamente respinta dalla Corte territoriale, e comunque la valutazione sull'opportunità della CTU è discrezionale del giudice di merito ed è preclusa dalla doppia conforme.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva respinto la domanda del lavoratore. Ha condannato il ricorrente alle spese di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato. La Corte ha fondato l'esito sull'inammissibilità dei motivi per difetto di specificità, per mancata localizzazione degli atti richiamati e perché diretti a contestare valutazioni di merito, oltre che sulla discrezionalità del giudice nella scelta di disporre o meno una nuova CTU.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione che richiami atti o documenti deve indicarne specificamente la sede processuale e il contenuto essenziale; la mancata localizzazione e produzione del documento comporta inammissibilità della censura.
La censura di violazione del principio di non contestazione non può risolversi in una generica affermazione di contestazione, ma deve indicare puntualmente dove e come la contestazione sia stata formulata.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Non è consentito usare la violazione di legge per ottenere una nuova valutazione del merito o dei dati di calcolo effettuati dal consulente tecnico.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame non può essere invocato per censurare il mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione della CTU, specie in presenza di doppia conforme.
La doppia conforme preclude il sindacato in cassazione sulle valutazioni di merito già confermate in appello, incluso il diniego implicito di rinnovazione della consulenza tecnica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura che investe la consulenza tecnica d'ufficio deve indicare in modo puntuale gli atti e i documenti rilevanti, la loro collocazione processuale e il contenuto necessario alla verifica della doglianza.
- La deduzione di violazione dell'art. 115 c.p.c. richiede una specifica allegazione della contestazione tempestivamente formulata e non può tradursi in una mera riproposizione di contestazioni generiche o di merito.
- Le questioni relative al criterio di quantificazione del credito, quando dipendono dal raffronto di dati retributivi omogenei, non possono essere riconsiderate in cassazione come nuove valutazioni dei fatti o dei calcoli.
- La richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e il suo rigetto può risultare anche implicitamente dalla decisione che recepisce o conferma le conclusioni già acquisite.
- In presenza di doppia conforme, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzata per sindacare valutazioni istruttorie e apprezzamenti di merito già condivisi dai giudici di primo e secondo grado.
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