Cassazione Penale, Sentenza n. 26218/2022 del 07/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO (15/05/2019) che aveva dichiarato non doversi procedere per difetto di giurisdizione e trasmesso gli atti al Ministero Pubblico di Lugano per il reato di cui all'art. 648 c.p. Il ricorrente, tramite difensore, deduce violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata pronuncia di assoluzione ai sensi dell'art. 129 c.p.p., sostenendo che nei documenti acquisiti risultavano l'insussistenza del reato presupposto (già archiviato) e l'assenza dell'elemento psicologico, essendosi il ricorrente limitato ad acquistare regolarmente l'autovettura senza aver alcun sospetto sulla sua illecita provenienza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che nei ricorsi avverso pronunce di rinuncia alla giurisdizione (trasmissione alla autorità straniera) siano deducibili solo vizi relativi alla decisione sulla giurisdizione; questioni di merito, incluse cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., non possono essere decise dal giudice che ha rinunciato alla giurisdizione. Poiché il ricorso sollevava profili di merito e non contestava la correttezza della rinuncia alla giurisdizione, è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La pronuncia sulle cause di non punibilità contemplate dall'art. 129 c.p.p. è preclusa al giudice che rileva il proprio difetto di giurisdizione; il giudice che rinuncia alla giurisdizione non può decidere sul merito dell'imputazione.
Norma relativa al reato (ricettazione) per il quale gli atti sono stati trasmessi all'autorità giudiziaria svizzera; indica l'incriminazione oggetto della trasmissione.
Consente alla Corte, valutata la colpa nella proposizione del ricorso, di irrogare una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende; applicata qui per la proposizione di un ricorso ritenuto inammissibile.
Massime di principio
- Se il giudice italiano dichiara difetto di giurisdizione e trasmette gli atti a un'autorità straniera, il gravame in Cassazione può sollevare soltanto vizi relativi alla decisione di giurisdizione; non è possibile impugnare in Cassazione questioni di merito che il giudice che ha rinunciato non poteva decidere.
- Le difese sostanziali (es. assenza del reato presupposto o dell'elemento psicologico) devono essere proposte e valorizzate davanti all'autorità competente che riceve gli atti; non possono essere trasformate in motivo di cassazione contro una rinuncia di giurisdizione, a meno che non si dimostri che la rinuncia stessa sia errata.
- Per ottenere che la Corte italiana pronunci su questioni di merito è necessario prima contestare specificamente la decisione sulla giurisdizione (ad esempio dimostrando che l'Italia era competente), altrimenti il ricorso sarà inammissibile.
- Prima di proporre un ricorso contro una pronuncia di rinuncia alla giurisdizione, il difensore dovrebbe verificare l'ammissibilità delle doglianze: impugnazioni meramente di merito espongono il ricorrente a inammissibilità e a sanzioni pecuniarie.
- La proposizione di ricorsi manifestamente inammissibili o colpevoli può comportare condanne al pagamento delle spese e di somme alla cassa delle ammende; valutare rischi e prospettive prima del deposito.
Testo integrale
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