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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15548/2025 del 18/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza del Tribunale di Roma con cui gli era stata applicata la pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale sotto il profilo della gravità del reato e della valutazione della pena ex art. 133 c.p. In sostanza, lamentava che la pena concordata fosse eccessiva e non correttamente commisurata. La Corte rileva però che il ricorso era stato sottoscritto personalmente dall'imputato dopo l'entrata in vigore della l. n. 103/2017, quando il ricorso per cassazione deve essere proposto tramite difensore iscritto all'albo speciale. Inoltre, per le sentenze di patteggiamento rese dopo il 3 agosto 2017, i motivi di ricorso sono limitati e non includono la censura sulla dosimetria della pena ritenuta eccessiva.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso palesemente inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha osservato che la sottoscrizione personale dell'imputato non era più consentita dopo la riforma del 2017 e che, comunque, la doglianza relativa alla eccessività della pena non rientra tra i motivi proponibili contro la sentenza di patteggiamento. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    individua la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, oggetto dell'impugnazione.

  • art. 571 c.p.p.

    richiamato per affermare che, dopo la riforma del 2017, l'impugnazione non può essere proposta direttamente dalla parte ma tramite difensore legittimato.

  • art. 613 c.p.p.

    richiamato per la necessità che il ricorso per cassazione sia sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità quando la causa è manifesta.

  • art. 133 c.p.

    invocato dal ricorrente per contestare la valutazione della gravità del reato e la quantificazione della pena.

  • art. 616 c.p.p.

    prevede la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso, salvo assenza di colpa.

  • art. 1, comma 51, l. 23 giugno 2017, n. 103

    ha limitato i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento ai profili di volontà dell'imputato, correlazione, qualificazione giuridica e illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 1, comma 62, l. 23 giugno 2017, n. 103

    ha introdotto l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

  • l. 23 giugno 2017, n. 103

    riforma che ha modificato il regime del ricorso per cassazione e la legittimazione alla proposizione.

  • Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000

    richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, per i provvedimenti successivi all'entrata in vigore della riforma del 2017, il ricorso per cassazione è proponibile solo nei limiti tassativi stabiliti dalla legge: volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
  • La doglianza che contesti la mera eccessività della pena o la sua concreta dosimetria non è deducibile in cassazione avverso il patteggiamento, quando non si traduca in denuncia di illegalità della pena.
  • Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da difensore munito dei requisiti richiesti dall'art. 613 c.p.p.; la sottoscrizione personale dell'imputato è inidonea dopo la riforma del 2017.
  • Quando la causa di inammissibilità è manifesta, la Corte può dichiararla senza formalità e, in assenza di assenza di colpa, applicare la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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