Cassazione Penale, Sentenza n. 41162/2024 del 07/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza di rigetto e l'inammissibilità del ricorso contro il sequestro preventivo/impeditivo della società CPN Automotive disposto per il reato di riciclaggio. Le censure denunciavano difetto di motivazione circa il fumus commissi delicti e il nesso di strumentalità tra la società e l'attività illecita, mancata esplicitazione del periculum in mora, e l'erronea valutazione dell'effetto del licenziamento del dipendente indagato (Soriano) sulla persistenza del rischio di reiterazione. Si è inoltre contestato che il tribunale del riesame avrebbe integrato eccessivamente la motivazione del GIP e travalicato i propri limiti.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Il secondo ricorso è ontologicamente inammissibile perché proposto da un diverso procuratore speciale senza revoca della procura precedente (violazione dell'art. 100 c.1 cod.proc.pen.). Anche il primo ricorso non è ammissibile in Cassazione perché, contro le ordinanze pronunziate ex art. 324 cod.proc.pen., il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge (art. 325 c.1 cod.proc.pen.) e non per valutazioni di merito o per l'illogicità manifesta della motivazione; la Corte ha inoltre ritenuto che il Tribunale avesse fornito adeguata motivazione sul nesso di strumentalità (uso di targhe di veicoli regolarmente acquistati dalla società, ruolo familiare e gestione di fatto da parte del genero indagato) e che il licenziamento del dipendente non fosse idoneo a escludere il pericolo di reiterazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, la ricorrente condannata al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.
Norme richiamate
art. 100 cod. proc. pen., comma 1
Prevede che il ricorso sia presentato da un solo difensore munito di procura speciale; la Corte ha ritenuto inammissibile il secondo ricorso perché proposto da altro procuratore speciale senza revoca della prima procura.
Disciplina il sequestro probatorio e i presupposti di periculum in mora e fumus commissi delicti; la decisione ha richiamato l'esigenza di concretezza e attualità del pericolo, ma ha ritenuto sufficiente la motivazione del Tribunale sul nesso strumentale e sul rischio di reiterazione.
Riguarda le ordinanze pronunziate; la Cassazione ha ricordato che le ordinanze di riesame/rigetto sono appellabili in cassazione solo per profili di legge secondo art. 325.
art. 325 cod. proc. pen., comma 1
Stabilisce che in Cassazione contro le ordinanze ex art. 324 il ricorso è ammesso soltanto per violazione di legge; la mancata valutazione di merito o l'illogicità manifesta della motivazione non sono deducibili in cassazione se non come inesistenza o mera apparenza della motivazione.
art. 606 cod. proc. pen., lett. e)
La Corte ha richiamato la distinzione tra illogicità manifesta (non sindacabile in Cassazione in questo contesto) e inesistenza/mera apparenza della motivazione, che invece può costituire vizio di legge.
Norma penale sul riciclaggio; nel caso il reato contestato ai soggetti collegati alla società è quello di riciclaggio di autovetture, elemento centrale per la valutazione del nesso di strumentalità con la società sequestrata.
Prevede l'obbligo di rifondere le spese processuali e la possibilità di condanna a favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile per colpa; la Corte ha applicato questa disposizione condannando la ricorrente al versamento di €3.000.
Massime di principio
- Un terzo interessato può presentare un solo ricorso e deve essere rappresentato da un unico difensore munito di procura speciale: tutte le procure successive non revocate possono rendere inammissibile il nuovo ricorso.
- In Cassazione contro le ordinanze di riesame (art. 324) è sindacabile soprattutto la violazione di legge; le contestazioni di merito o l'ipotesi di illogicità manifesta della motivazione sono difficilmente ammesse, salvo che risulti l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione.
- Per i sequestri reali o impeditivi è necessario che il giudice argomenti in concreto il nesso di strumentalità tra il bene e il reato; tuttavia, motivazioni che evidenzino elementi oggettivi (es. utilizzo di targhe/titoli societari) possono essere ritenute sufficienti a sostenere il sequestro.
- Il licenziamento di un dipendente indagato non elimina automaticamente il pericolo di reiterazione, soprattutto se l'azienda ha carattere familiare o il licenziamento è tardivo rispetto agli elementi conoscitivi disponibili.
- Chi propone ricorso deve curare la correttezza formale e la scelta univoca del difensore: vizi formali procedurali possono determinare l'inammissibilità indipendentemente dal merito delle censure.
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