Cassazione Civile, Ordinanza n. 13652/2025 del 21/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un dipendente della Regione siciliana, assunto a tempo determinato e in servizio presso un dipartimento regionale, aveva agito per ottenere il riconoscimento di una progressione economica orizzontale: prima la categoria C6 per il periodo 1.3.2005-31.12.2007 e poi la categoria C7 dal 1.1.2008. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo che il rapporto fosse già stato definito da una conciliazione giudiziale del 1.6.2010, con la quale il lavoratore aveva accettato l'inquadramento in C5 con decorrenza dal 1.1.2003 e rinunciato ad altre pretese retributive e giudiziali. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto violazione dell'art. 2909 c.c., sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente applicato il giudicato alla conciliazione giudiziale: secondo il ricorrente, la lite definita nel 2010 riguardava un diverso titolo (riclassificazione secondo l'accordo del 2001), mentre la domanda del presente giudizio avrebbe avuto ad oggetto la diversa progressione prevista dall'art. 109 del CCRL 2002-2005; inoltre, la domanda originaria risaliva al 2004, quando tale disciplina non era ancora entrata in vigore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura non colpisse la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata non sul giudicato ex art. 2909 c.c. in senso stretto, ma sull'efficacia negoziale e transattiva della conciliazione giudiziale del 1.6.2010. La conciliazione, quale atto consensuale posto a definizione della lite, va interpretata secondo i criteri degli artt. 1362 ss. c.c.; l'interpretazione del verbale è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione/violazione delle regole ermeneutiche. Poiché il ricorrente si era limitato a contrapporre una diversa lettura dell'accordo senza censurare specificamente l'interpretazione adottata dalla Corte territoriale, il motivo è stato dichiarato inammissibile. Nulla spese, poiché le amministrazioni intimate non avevano svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
invocato dal ricorrente per sostenere l'assenza di giudicato sulla nuova domanda; la Corte precisa però che la decisione di merito si fondava soprattutto sulla conciliazione giudiziale come atto negoziale transattivo, non sul giudicato in senso tecnico.
la conciliazione giudiziale, essendo un atto negoziale, va interpretata secondo i criteri ermeneutici del contratto; la contestazione in cassazione deve quindi investire specificamente l'interpretazione dell'accordo.
richiamato per descrivere la conciliazione giudiziale come convenzione intervenuta con l'intervento del giudice e con effetti processuali e sostanziali.
richiamato, insieme all'art. 185 c.p.c., quale base normativa della conciliazione nel rito del lavoro.
richiamato per le formalità del verbale di conciliazione giudiziale.
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
norma processuale evocata per denunciare in cassazione la violazione di legge; la Corte rileva che la doglianza in realtà mirava a contestare un accertamento di fatto e l'interpretazione del verbale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La conciliazione giudiziale che definisce una lite ha natura negoziale e transattiva: i suoi effetti si interpretano secondo i criteri degli artt. 1362 ss. c.c. e possono estendersi anche alle pretese deducibili e non espressamente menzionate, purché ricomprese nell'oggettiva situazione di contrasto che le parti hanno inteso comporre.
- In cassazione non è sufficiente invocare formalmente la violazione dell'art. 2909 c.c. se la decisione impugnata si fonda, in realtà, sull'interpretazione di un verbale di conciliazione o di un altro atto negoziale; occorre censurare in modo specifico la ratio decidendi effettiva.
- L'interpretazione di un verbale di conciliazione giudiziale è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione logicamente e giuridicamente corretta.
- La deduzione di violazione delle regole di ermeneutica contrattuale richiede una critica in iure specifica: non basta proporre una lettura alternativa dell'accordo, ma occorre indicare puntualmente quali canoni interpretativi siano stati violati e perché.
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