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Sentenza

Sentenza del 17/06/2016 n. 12583 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2005. La Commissione Tributaria Regionale aveva dichiarato inammissibile l'appello del Comune perché la copia dell'atto non era stata depositata presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale nella forma ritenuta corretta. Il Comune ha sostenuto che il deposito era stato effettivamente eseguito mediante spedizione postale e che tale modalità doveva ritenersi ammissibile ai sensi dell'art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, relativo all'omesso esame dei documenti, per difetto di interesse: la CTR aveva comunque implicitamente riconosciuto che il deposito era avvenuto, contestando soltanto la modalità utilizzata. Ha invece accolto il secondo motivo, stabilendo che il deposito della copia dell'appello previsto dall'art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, in assenza di una forma vincolata, può essere effettuato anche a mezzo posta. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per l'esame degli ulteriori fatti e per la liquidazione delle spese di tutti i gradi di giudizio.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 53, comma 2

    Il deposito della copia dell'appello presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale, previsto a pena di inammissibilità, non richiede una forma vincolata e può pertanto essere effettuato anche mediante spedizione postale.

  • Art. 360 c.p.c., n. 5

    Il motivo relativo all'omesso esame di un fatto decisivo è risultato inammissibile perché il giudice aveva comunque implicitamente accertato il fatto dedotto dal Comune, ossia l'avvenuto deposito, ritenendo però invalida soltanto la modalità di esecuzione.

  • Cass. n. 24669/2015

    Ha chiarito che, in assenza di una specifica prescrizione normativa, il deposito previsto dall'art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 può essere eseguito a mezzo posta.

  • Cass. n. 23499/2011

    La precedente interpretazione richiamata dalla CTR era stata erroneamente applicata al caso concreto, poiché non impediva di riconoscere la validità del deposito postale in assenza di una forma obbligatoria.

Massime di principio

  • Quando una norma processuale impone un deposito a pena di inammissibilità ma non prescrive una modalità specifica, il deposito può normalmente essere effettuato anche tramite posta, purché sia possibile dimostrarne l'avvenuta esecuzione e la tempestività.
  • La mera contestazione della modalità del deposito non equivale necessariamente alla sua mancata esecuzione: occorre distinguere tra inesistenza del deposito e irregolarità formale della modalità utilizzata.
  • Un motivo di ricorso per omesso esame è inammissibile se il giudice ha comunque considerato implicitamente il fatto dedotto, anche qualora lo abbia valutato in modo giuridicamente errato.
  • La cassazione con rinvio non decide definitivamente il merito della controversia: elimina la sentenza impugnata e demanda al giudice di rinvio l'esame degli ulteriori presupposti, applicando il principio di diritto stabilito dalla Corte.
  • In controversie analoghe è essenziale conservare e produrre le ricevute postali, le attestazioni di consegna e ogni documento idoneo a provare sia la spedizione sia la ricezione del deposito entro i termini.

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