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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10143/2024 del 15/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di revocazione per rinuncia al ricorso, con compensazione delle spese di lite come richiesto concordemente dalle parti. Ha altresì escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché l'estinzione per rinuncia non integra rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

Il consorzio per l'area di sviluppo industriale della provincia di Salerno aveva proposto ricorso per revocazione contro un'ordinanza della Corte di cassazione che, accogliendo il ricorso del Comune, aveva deciso nel merito rigettando l'originario ricorso del consorzio contro avvisi di accertamento ICI relativi agli anni d'imposta 2005-2009. Nel corso del giudizio di revocazione, però, entrambe le parti hanno depositato un atto congiunto con cui hanno dichiarato di rinunciare al ricorso e al controricorso, rappresentando di aver raggiunto un accordo transattivo anche per le annualità controverse e di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. Il Comune ha poi richiamato tale rinuncia anche con memoria. La Corte, preso atto della rinuncia congiunta, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., compensando le spese. Ha inoltre escluso l'applicazione del contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché la pronuncia di estinzione per rinuncia non rientra nelle ipotesi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia congiunta al ricorso e al controricorso, accompagnata dalla mancanza di interesse alla prosecuzione del giudizio, comporta l'estinzione del processo quando ricorrano i presupposti di legge.
  • Nel giudizio di legittimità, la pronuncia di estinzione per rinuncia non equivale a rigetto, inammissibilità o improcedibilità e quindi non fa scattare l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
  • Le norme che prevedono conseguenze sanzionatorie o eccezionali, come l'ulteriore contributo unificato, sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate oltre i casi espressamente previsti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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