Cassazione Civile, Ordinanza n. 10143/2024 del 15/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato estinto il giudizio di revocazione per rinuncia al ricorso, con compensazione delle spese di lite come richiesto concordemente dalle parti. Ha altresì escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché l'estinzione per rinuncia non integra rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Esito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
Il consorzio per l'area di sviluppo industriale della provincia di Salerno aveva proposto ricorso per revocazione contro un'ordinanza della Corte di cassazione che, accogliendo il ricorso del Comune, aveva deciso nel merito rigettando l'originario ricorso del consorzio contro avvisi di accertamento ICI relativi agli anni d'imposta 2005-2009. Nel corso del giudizio di revocazione, però, entrambe le parti hanno depositato un atto congiunto con cui hanno dichiarato di rinunciare al ricorso e al controricorso, rappresentando di aver raggiunto un accordo transattivo anche per le annualità controverse e di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. Il Comune ha poi richiamato tale rinuncia anche con memoria. La Corte, preso atto della rinuncia congiunta, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., compensando le spese. Ha inoltre escluso l'applicazione del contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché la pronuncia di estinzione per rinuncia non rientra nelle ipotesi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, quando intervenuta con i presupposti richiesti, determina l'estinzione del giudizio
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio di revocazione per rinuncia al ricorso e dispone sulle spese secondo l'accordo delle parti
La memoria depositata dal Comune richiama l'atto congiunto di rinuncia nel procedimento camerale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Non si applica quando la pronuncia è di estinzione del giudizio per rinuncia, poiché la norma è eccezionale e di stretta interpretazione, riferita a rigetto, inammissibilità o improcedibilità
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- La rinuncia congiunta al ricorso e al controricorso, accompagnata dalla mancanza di interesse alla prosecuzione del giudizio, comporta l'estinzione del processo quando ricorrano i presupposti di legge.
- Nel giudizio di legittimità, la pronuncia di estinzione per rinuncia non equivale a rigetto, inammissibilità o improcedibilità e quindi non fa scattare l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
- Le norme che prevedono conseguenze sanzionatorie o eccezionali, come l'ulteriore contributo unificato, sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate oltre i casi espressamente previsti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10039/2024 del 15/04/2024
- ordinanza_civile · 15 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10040/2024 del 15/04/2024
- ordinanza_civile · 15 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10042/2024 del 15/04/2024
- ordinanza_civile · 15 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10044/2024 del 15/04/2024
- ordinanza_civile · 15 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10045/2024 del 15/04/2024
- ordinanza_civile · 15 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10046/2024 del 15/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →