Cassazione Penale, Ordinanza n. 24635/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità penale per i capi C) e 3) dell'imputazione e aveva negato, per i capi D) ed E), sia l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 62 n. 4 c.p., sia le attenuanti generiche in prevalenza rispetto alle aggravanti contestate. I motivi deducevano: violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità; mancata concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p.; violazione dell'art. 69 c.p. per il mancato bilanciamento prevalente delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi meramente ripetitivi di censure già esaminate e respinte dai giudici di merito, privi di specifica critica alla motivazione della sentenza impugnata, e il primo motivo volto in sostanza a ottenere una nuova e non consentita ricostruzione dei fatti in sede di legittimità.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che le doglianze riproponevano questioni già vagliate e disattese dalla Corte territoriale con argomentazioni corrette, senza una specifica confutazione della motivazione di appello; inoltre, la censura sulla responsabilità tendeva a sollecitare una diversa valutazione del fatto, incompatibile con i limiti del giudizio di cassazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Invocato dal ricorrente per l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità; la Corte rileva che la mancata concessione era già stata motivatamente esclusa dai giudici di merito.
Richiamato in relazione al giudizio di bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravanti; la Corte conferma la valutazione di merito che aveva escluso la prevalenza delle attenuanti.
Richiamato implicitamente dal riferimento ai limiti del ricorso per cassazione e all'inammissibilità di censure che mirano a una nuova valutazione del fatto e delle prove.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già esaminate e respinte dai giudici di merito senza confrontarsi specificamente con le ragioni poste a base della decisione impugnata.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione del compendio probatorio rispetto a quella logicamente e giuridicamente compiuta dal giudice di merito.
- La doglianza sulla responsabilità penale deve indicare uno specifico vizio della motivazione o violazione di legge; non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa dei fatti.
- La mancata concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p. e il giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p. sono insindacabili in cassazione quando sorretti da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
Come è indicizzato
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