Cassazione Penale, Sentenza n. 39993/2025 del 12/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza di conferma della Corte d'appello di Bari (giudizio abbreviato) che aveva confermato la condanna di primo grado per rapina, tentata estorsione e lesioni. L'unico motivo dedotto lamenta violazione di legge e vizio di motivazione: la Corte territoriale avrebbe applicato d'ufficio, in violazione del divieto di reformatio in peius previsto per l'appello proposto dal solo imputato, la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, pur in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero e pur non essendo stata inflitta dal giudice di primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha richiamato il principio secondo cui l'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. non comprende tra i provvedimenti peggiorativi vietati all'appello quelli relativi alle pene accessorie, le quali, ai sensi dell'art. 20 cod. pen., conseguono di diritto alla condanna. Pertanto il giudice d'appello può applicare d'ufficio le pene accessorie se il giudice di primo grado non vi ha provveduto, anche in assenza di gravame del pubblico ministero. Alla luce di ciò la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni come effetto ex lege della condanna a quattro anni di reclusione; ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Non comprende tra i provvedimenti peggiorativi vietati al giudice d'appello, nel caso dell'impugnazione proposta dal solo imputato, le pene accessorie; dunque l'appello del solo imputato non impedisce al giudice d'appello di applicare d'ufficio le pene accessorie non inflitte in primo grado.
art. 20, cod. pen.
Le pene accessorie conseguono di diritto alla condanna come effetti penali di essa: perciò, se il giudice di primo grado non le ha applicate, il giudice d'appello può comunque determinarle come effetto della condanna sostanziale.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 8411 del 27/05/1998 (Ishaka); Sez. 6, n. 6528 del 24/01/2025 (Filocamo)
Precedenti della Corte che confermano il principio secondo cui le pene accessorie possono essere applicate d'ufficio in appello anche se il pubblico ministero non ha proposto gravame, e non rientrano nei divieti di reformatio in peius stabiliti per l'appello del solo imputato.
Massime di principio
- La regola di divieto di reformatio in peius (art. 597 c.3 c.p.p.) limita principalmente l'aggravamento della pena principale quando l'appello è proposto solo dall'imputato; non impedisce invece l'applicazione delle pene accessorie che seguono automaticamente la condanna.
- Se il giudice di primo grado omette di applicare pene accessorie previste dalla legge, il giudice d'appello può applicarle d'ufficio anche in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero.
- Le pene accessorie vanno considerate effetti automatici della condanna ai sensi dell'art. 20 c.p.; pertanto la loro mancata applicazione in primo grado può essere sanata in appello senza violare il divieto di peggioramento previsto per l'appello del solo imputato.
- Per il difensore dell'imputato: se si teme un aggravio derivante dall'applicazione di pene accessorie in sede di appello, è opportuno far valere in primo grado tutte le argomentazioni sulla non applicabilità delle accessorie o impugnare anch'egli la mancata applicazione (ove utile) per evitare sorprese in appello.
- Per il pubblico ministero e il giudice: l'omissione in primo grado delle pene accessorie non preclude la loro successiva applicazione in grado d'appello; pertanto la valutazione complessiva della pena deve tenere conto anche di questo potenziale effetto legale.
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