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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24214/2024 del 09/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione proposto dalla Regione Calabria contestava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva ritenuto illegittima l'imposizione di un'addizionale regionale sul gas metano utilizzato per la produzione di energia elettrica nell'anno 2001, sostenendo che: a) la C.T.R. avrebbe errato nel ritenere che l'addizionale fosse stata istituita dall'art. 3 della L.R. n. 8/2003 (mentre, secondo la Regione, l'addizionale sarebbe già stata vigente prima del recepimento regionale e quindi esigibile); b) la motivazione della C.T.R. sarebbe insufficiente e contraddittoria e in violazione del principio "tempus regit actum"; c) la successiva abrogazione/recepimento di direttive comunitarie renderebbe legittimo l'atto impugnato. In sostanza la Regione chiedeva la cassazione per vizio di motivazione e per errata applicazione del quadro normativo sulla vigenza e irretroattività dell'imposta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo di impugnazione non fosse correlato alle ragioni decisive della sentenza impugnata: la C.T.R. aveva infatti fondato la decisione su tre statuizioni principali (a) che per il 2001 l'uso di gas metano per produzione di energia elettrica rientrava nelle esenzioni a livello comunitario e nazionale; (b) che l'addizionale regionale non poteva essere applicata ratione temporis ai rapporti sorti dal 2001 perché la L.R. 16/93 era operativa solo dal 2004; (c) che l'atto di accertamento era adottato in forza di una disciplina regionale contrastante con disposizioni comunitarie/nazionali. La Corte ha osservato che la Regione non ha affrontato né confutato specificamente queste statuizioni né le giurisprudenze prodotte a sostegno; le censure limitandosi a criticare la motivazione o a riaffermare che l'addizionale fosse già vigente, non hanno attaccato il nucleo della decisione. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la Regione condannata al pagamento delle spese del grado e al versamento della somma prevista dall'art.13, comma 1‑quater, d.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

    art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.

    La riformulazione della norma (art. 54, d.l. 83/2012 conv. l. 134/2012) ha limitato la rilevanza del mero vizio di "insufficienza" della motivazione come motivo autonomo di cassazione; quindi la mancanza di condivisione delle valutazioni del giudice d'appello non è di per sé motivo valido.

  • art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

    art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

    Richiede che il ricorso illustri in modo specifico e riferibile le ragioni di diritto contestate; la mancata adesione ai criteri di specificità, completezza e riferibilità rende il ricorso inammissibile.

  • Direttive comunitarie nn. 92/12, 92/81, 82/92 e Direttiva 2003/96/CE; d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26

    abrogazione delle direttive CEE (nn. 92/12, 92/81, 82/92) da parte della direttiva 2003/96/CE, recepita dal d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26

    La Corte ha ritenuto che la disciplina comunitaria e nazionale vigente fino al 2003 escludeva l'imposizione sul gas per produzione di energia elettrica; il successivo recepimento/abrogazione non legittima retroattivamente atti emessi in contrasto con la normativa comunitaria vigente nell'anno di imposta.

  • Legge regionale n. 8/2003

    legge regionale n. 8/2003 (in vigore dal 2004)

    La L.R. n. 8/2003, sebbene poi ritenuta contraria alle direttive comunitarie, non è applicabile ratione temporis ai rapporti anteriori alla sua entrata in vigore; la C.T.R. ha altresì ritenuto che tale legge fosse in contrasto con la disciplina comunitaria.

  • Principio "tempus regit actum" e principio di irretroattività/certezza dell'imposta

    Il ricorrente invocava il principio tempus regit actum per sostenere l'esigibilità dell'addizionale secondo la disciplina vigente; la Corte però ha dato rilievo alla prevalenza delle norme comunitarie/nazionali vigenti nel 2001 che escludevano l'imposta, e ha ritenuto che la Regione non abbia confutato specificamente tale valutazione.

  • art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    art 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Sussistono i presupposti per l'applicazione della norma che impone al ricorrente il versamento di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.

Massime di principio

  • Un motivo di cassazione deve specificamente affrontare e confutare il nucleo argomentativo decisivo della sentenza impugnata: la mera rimostranza sulla "scarsa" o "insufficiente" motivazione è in generale inammissibile dopo le modifiche normative e giurisprudenziali in materia.
  • Se un atto impositivo regionale si fonda su una disciplina che risulta in contrasto con normative comunitarie o nazionali vigenti nel periodo rilevante, tale atto è illegittimo e il giudice d'appello può annullarlo; il successivo recepimento o cambiamento normativo non legittima retroattivamente l'imposizione.
  • La parte che impugna in cassazione deve indicare con precisione quale capo della decisione contesta e fornire ragioni intelligibili ed esaurienti per cui la decisione sarebbe errata, considerando e rispondendo alle motivazioni e alla giurisprudenza richiamata dal giudice a quo.
  • In contenziosi tributari fondati su contrasto tra normativa regionale e diritto comunitario, è cruciale produrre e confutare la giurisprudenza di merito su cui si fonda la decisione; l'omissione di tale confronto rende il ricorso debole o inammissibile.
  • Le spese e gli oneri (compreso il versamento previsto dall'art.13 DPR 115/2002) seguono in genere la soccombenza; quindi valutare cautelativamente la fondatezza del ricorso prima di proporre impugnazioni in cassazione.

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